La « Santa regola » |
1 La misura di una scomunica o di un castigo sia proporzionata alla gravità della colpa,
2 la cui valutazione spetta esclusivamente all'abate.
3 Se un fratello manca in cosa leggera, sia escluso solamente dalla mensa comune.
4 In questo caso si osservi la norma seguente: nell'oratorio non intoni il salmo, l'antifona, né proclami una lettura fino a quando non abbia espiato.
5 Prenda il pasto da solo dopo i fratelli;
6 ad esempio se essi pranzano a mezzogiorno, egli verso le quindici; se essi alle quindici, egli verso le diciotto.
7 Così continui fino a che non ottenga il perdono attraverso un'adeguata penitenza.
Indice |