La « Santa regola »

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Capitolo XLIV - La Correzione degli scomunicati

1 Chi per colpa grave è stato allontanato dall'oratorio e dalla mensa comune, alla fine dell'Ufficio divino si prostri presso la porta dell'oratorio e, senza dir parola,

2 con la faccia rivolta a terra, rimanga steso ai piedi di tutti i fratelli man mano che escono.

3 Faccia così finché l'abate non decida che la riparazione sia sufficiente.

4 Quando poi l'abate gli comanderà di presentarsi, si getti innanzitutto ai piedi dello stesso e dei fratelli, chiedendo di pregare per lui.

5 Allora, se l'abate lo ritiene opportuno, sarà riammesso nell'oratorio, ma nel posto assegnatogli.

6 A condizione però che non intoni salmo, lettura o altro senza un nuovo comando.

7 A tutte le Ore, quando si finisce la celebrazione, si prostri a terra nel luogo dove si trova.

8 E questa penitenza la continui fino a nuova disposizione dell'abate.

9 Chi per colpa leggera è allontanato soltanto dalla mensa comune, faccia la sua penitenza nell'oratorio,

10 fintanto che l'abate non lo benedica e gli dica: « Basta! ».

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