La « Santa regola »

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Capitolo LVII - Gli artigiani del monastero

1 Se in monastero vi sono artigiani, si dedichino al loro mestiere con il permesso dell'abate e con grande umiltà.

2 Ma se qualcuno si insuperbisce per la propria abilità e si vanta di essere utile al monastero,

3 allora l'abate gli proibisca di esercitare l'arte finché, essendosi umiliato, meriti di riprendere il suo incarico.

4 Se si vende qualche prodotto dell'artigianato, coloro che hanno l'incarico di trattare, badino bene di non commettere alcuna frode.

5 Si ricordino sempre di Ananìa e di Saffìra: la morte che questi subirono nel corpo, ( At 5,1-11 )

6 essi - e quelli che commettono frodi a danno del monastero - non l'abbiano a soffrire nell'anima.

7 Negli stessi prezzi non si infiltri mai il peccato dell'avarizia,

8 ma ogni cosa si venda sempre a un prezzo più basso di quello usato dai secolari,

9 « affinché in tutto sia glorificato Dio » ( 1 Pt 4,11 ).

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