Summa Teologica - I-II |
Infra, a. seq.; q. 103, a. 1; q. 104, a. 1; II-II, q. 87, a. 1; q. 122, a. 1, ad 2; Quodl., 2, q. 4, a. 3; In Matth., cap. 23
Pare che oltre ai precetti morali e cerimoniali non vi siano nell'antica legge dei precetti giudiziali o legali.
1. S. Agostino [ Contra Faustum 6,2; 10,2 ] scrive che nell'antica legge ci sono « precetti sulla vita da condurre, e precetti sulla vita da simboleggiare ».
Ora, i primi sono i precetti morali, i secondi sono i precetti cerimoniali.
Quindi non ci sono da riscontrare nell'antica legge altri precetti, i giudiziali, oltre a questi due generi di precetti.
2. Nei Salmi [ Sal 119,102 ] si legge: « Non ho deviato dai tuoi giudizi », « cioè da quelle norme che hai costituito come regole di vita », spiega la Glossa [ ord. ].
Ma la regola di vita è inclusa nei precetti morali.
Quindi i precetti giudiziali non vanno distinti da quelli morali.
3. Il giudizio è un atto di giustizia, secondo l'espressione del Salmo [ Sal 94,15 ]: « Il giudizio si volgerà a giustizia ».
Ma un atto di giustizia, come l'atto di qualsiasi altra virtù, rientra nei precetti morali.
Perciò questi ultimi includono i precetti giudiziali, e così non se ne distinguono.
Sta scritto [ Dt 6,1 ]: « Questi sono i precetti, le cerimonie e i giudizi ».
Ora, i precetti per antonomasia sono quelli morali.
Quindi oltre ai precetti morali e cerimoniali ci sono anche quelli giudiziali, o legali.
Come si è detto [ aa. 2,3 ], la legge divina ha il compito di ordinare gli uomini tra loro e con Dio.
Ora, in generale queste due funzioni appartengono al dettame della legge di natura, al quale corrispondono i precetti morali; ma entrambe hanno bisogno di una determinazione da parte della legge divina o umana, poiché i princìpi noti per natura sono generici, sia in campo speculativo che in campo pratico.
Come dunque la determinazione del precetto generico di onorare Dio avviene mediante i precetti cerimoniali, così la determinazione del precetto generico di osservare la giustizia tra gli uomini avviene mediante i precetti giudiziali, o legali.
E in base a ciò bisogna ammettere tre generi di precetti nell'antica legge: i precetti morali, che si riducono ai dettami della legge naturale, quelli cerimoniali, che sono determinazioni del culto divino, e quelli giudiziali, che sono determinazioni della giustizia tra gli uomini.
Perciò l'Apostolo [ Rm 7,12 ], dopo aver detto che la « legge è santa », aggiunge che « il comandamento è giusto, santo e buono »: giusto rispetto alle norme legali, santo per quelle cerimoniali ( infatti si dice santo ciò che è dedicato a Dio ), buono per quelle morali.
1. I precetti giudiziali spettano alla direzione della vita umana come quelli morali.
Perciò gli uni e gli altri rientrano in una delle suddivisioni di S. Agostino, cioè nei precetti della vita da condurre.
2. Per giudizio si intende l'esecuzione della giustizia, la quale si compie mediante l'applicazione determinata della ragione a cose particolari.
Perciò i precetti giudiziali in parte assomigliano a quelli morali, cioè nel derivare dalla ragione, e in parte a quelli cerimoniali, cioè in quanto sono determinazioni di precetti universali.
E così il termine giudizi talora include i precetti giudiziali e morali, come in quel passo del Deuteronomio [ Dt 5,1 ]: « Ascolta, Israele, le cerimonie e i giudizi », mentre altre volte indica i precetti giudiziali e le cerimonie, come in quel passo del Levitico [ Lv 18,4 ]: « Eseguite i miei giudizi, osservate i miei precetti », dove il termine precetti indica i precetti morali e il termine giudizi quelli giudiziali e cerimoniali.
3. Gli atti della giustizia in genere appartengono ai precetti morali, ma ogni determinazione di essi appartiene ai precetti giudiziali o legali.
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