Summa Teologica - II-II |
Pare che nell'antica legge non siano stati ben proposti i precetti proibitivi riguardanti i vizi contrari alla prudenza.
1. I vizi che si oppongono alla prudenza direttamente, come l'imprudenza e le sue parti, non sono meno contrari ad essa dei vizi che hanno con essa una certa somiglianza, come l'astuzia e i vizi collaterali.
Ora, nella legge si ha la proibizione di questi vizi.
Si legge infatti nel Levitico [ Lv 19,13 ]: « Non calunnierai il tuo prossimo »; e nel Deuteronomio [ Dt 25,13 ]: « Non avrai nel tuo sacco due pesi diversi, uno grande e uno piccolo ».
Si dovevano quindi dare delle proibizioni anche per i vizi direttamente opposti alla prudenza.
2. Si possono fare delle frodi in molte altre cose, oltre che nelle compravendite.
Perciò non era giusto che la legge proibisse la frode solo nelle compravendite.
3. È identico il motivo che ispira il comando dell'atto di una virtù e la proibizione del vizio opposto.
Ma nella legge gli atti della prudenza non vengono comandati.
Quindi in essa non si dovevano neppure proibire i vizi opposti.
Abbiamo i precetti della legge sopra indicati [ ob. 1 ].
Come sopra [ a. prec. ] si è visto, la giustizia è connessa più di ogni altra virtù all'idea di dovere, che è implicita nel precetto: poiché la giustizia, come vedremo [ q. 58, a. 11 ], consiste nel rendere ad altri ciò che è loro dovuto.
Ora il peccato di astuzia, nella sua esecuzione, viene commessa in cose che riguardano la giustizia, come si è notato [ q. 55, a. 8 ].
Perciò era conveniente che nella legge si dessero dei precetti che proibissero la messa in opera dell'astuzia in azioni contrarie alla giustizia: che cioè proibissero di calunniare gli altri e di usurparne i beni con l'inganno o la frode.
1. I vizi che si oppongono direttamente alla prudenza con una contrarietà evidente non rientrano nell'ingiustizia come l'effettuazione dell'astuzia.
Per questo non vengono proibiti nella legge come la frode e l'inganno, che rientrano nell'ingiustizia.
2. Si può dire che qualsiasi frode o inganno, commesso a danno della giustizia, è proibito nel Levitico [ Lv 19 ] con la proibizione della calunnia.
Ma la frode e l'inganno avvengono specialmente in materia di compravendita: da cui l'ammonimento della Scrittura [ Sir 26,28 Vg ]: « L'oste non sarà immune dai peccati di lingua ».
Per questo nella legge viene dato un precetto proibitivo speciale per la frode che si commette nelle compravendite.
3. Tutti i precetti della legge relativi agli atti di giustizia riguardano l'attuazione pratica della prudenza, esattamente come i precetti che proibiscono il furto, la calunnia e le vendite fraudolente riguardano l'attuazione pratica dell'astuzia.
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