Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se questo peccato possa capitare nelle sentenze giudiziarie

Pare che il peccato di accettazione di persona non possa capitare nelle sentenze giudiziarie.

Infatti:

1. L'accettazione di persona si contrappone alla giustizia distributiva, come si è visto [ a. 1 ].

Ma le sentenze giudiziarie per lo più pare che appartengano alla giustizia commutativa.

Quindi l'accettazione di persona non può capitare nelle sentenze giudiziarie.

2. Le pene sono inflitte in forza di una sentenza giudiziaria.

Ma nelle pene si usano riguardi personali senza peccato: poiché chi fa ingiuria alla persona dei principi è punito più gravemente di chi la fa ad altre persone.

Quindi nelle sentenze giudiziarie non ci sono accettazioni di persona.

3. Sta scritto [ Sir 4,10 Vg ]: « Quando giudichi sii misericordioso verso gli orfani ».

Ma ciò significa avere riguardi per il povero.

Quindi l'accettazione delle persone non esiste nelle sentenze giudiziarie.

In contrario:

Sta scritto [ Pr 18,5 Vg ]: « Non è cosa buona avere riguardi personali in giudizio ».

Dimostrazione:

Il giudizio, come si è visto sopra [ q. 60, a. 1 ], è un atto di giustizia in quanto il giudice riporta alla giusta uguaglianza le cose che potrebbero ingenerare una sperequazione contraria.

Ora, i riguardi personali implicano una certa sperequazione, in quanto si concede a una persona oltre alla sua misura, nel rispetto della quale consiste [ invece ] l'uguaglianza della giustizia.

Perciò è evidente che l'accettazione di persona corrompe il giudizio.

Analisi delle obiezioni:

1. Nelle sentenze giudiziarie si possono considerare due elementi.

Primo, la materia che deve essere giudicata.

E da questo lato la sentenza giudiziaria può essere attribuita sia alla giustizia commutativa, sia a quella distributiva: infatti in giudizio si può definire sia la distribuzione del bene comune tra molti, sia la restituzione che un individuo è tenuto a fare a un altro.

- Secondo, si può considerare la forma stessa del giudizio, che consiste nel fatto che il giudice, anche in materia di giustizia commutativa, prende da uno e dà a un altro: il che appartiene alla giustizia distributiva.

E da questo lato in qualsiasi giudizio ci possono essere dei riguardi personali.

2. Quando uno è punito più gravemente per aver commesso un'ingiuria verso una persona più altolocata non si ha accettazione di persone: poiché la diversità stessa delle persone costituisce una diversità reale, come sopra [ q. 58, a. 10, ad 3 ] si è notato.

3. In giudizio si è tenuti a favorire il povero fin dove è possibile, però senza ledere la giustizia.

Altrimenti si va contro le parole della Scrittura [ Es 23,3 ]: « Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo ».

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