Summa Teologica - II-II |
Pare che il peccato non venga aggravato per il fatto che le ingiurie suddette vengono inflitte a delle persone congiunte ad altre persone.
1. Tali ingiurie sono peccaminose in quanto viene inflitto un danno a una persona contro la sua volontà.
Ora, alla volontà di un uomo ripugna maggiormente il male commesso contro la persona propria che non quello commesso contro un proprio congiunto.
Quindi l'ingiuria inflitta a una persona congiunta è meno grave.
2. Nella Sacra Scrittura sono rimproverati maggiormente coloro che fanno dei torti agli orfani e alle vedove: per cui si legge [ Sir 35,14 ] che [ il Signore ] « non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento ».
Ma l'orfano e la vedova non hanno congiunti.
Quindi un peccato non è aggravato dal fatto che esso colpisce persone congiunte.
3. La persona congiunta ha una volontà propria come la persona principale.
Essa può dunque accettare volontariamente ciò che è contro la volontà della persona principale: come è evidente per l'adulterio, che piace alla moglie e dispiace al marito.
Ma queste ingiustizie sono peccato in quanto sono scambi contrari alla volontà.
Quindi esse sono meno peccaminose.
Nel Deuteronomio [ Dt 28,32 ] così viene presentata l'aggravante di una minaccia: « I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero sotto i tuoi occhi ».
A parità di condizioni, un torto è tanto più grave quanto più sono numerosi quelli che lo subiscono.
È più grave quindi percuotere chi comanda che percuotere una persona privata: poiché allora l'ingiuria ricade su tutto il popolo, come sopra [ I-II, q. 73, a. 9 ] si è notato.
Ora, quando si fa un torto a una persona che è legata in qualche modo con un'altra, l'ingiuria colpisce due persone.
Perciò, a parità di condizioni, il peccato è più grave.
Tuttavia può capitare che per certe circostanze sia più grave il peccato commesso contro una persona priva di congiunti: o per la dignità della persona offesa, o per la gravità del danno arrecato.
1. L'ingiuria perpetrata contro un congiunto è meno nociva per una data persona che se fosse stata compiuta direttamente contro di essa: e da questo lato il peccato è minore.
Tuttavia ciò che costituisce un'ingiuria verso le persone congiunte si aggiunge al peccato che uno già incorre danneggiando direttamente una data persona.
2. I torti fatti alle vedove e agli orfani sono ritenuti più gravi sia perché contrastano di più con la misericordia, sia perché l'identico danno è per essi più grave, non avendo essi una difesa.
3. Per il fatto che la donna acconsente all'adulterio il peccato e l'ingiuria vengono diminuiti nei suoi riguardi: infatti sarebbe più grave se l'adultero la violentasse.
Ciò però non elimina l'ingiuria verso il marito: poiché « la moglie non è arbitra del proprio corpo », come dice S. Paolo [ 1 Cor 7,4 ].
E lo stesso si dica per casi analoghi.
- Comunque dell'adulterio, che si contrappone non solo alla giustizia, ma anche alla castità, parleremo espressamente nel trattato sulla temperanza [ q. 154, a. 8 ].
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