Summa Teologica - II-II |
Pare che anche i chierici siano tenuti a dare le decime.
1. Secondo le norme generali del diritto, la chiesa parrocchiale deve ricevere le decime dei possessi esistenti nel suo territorio.
Ma talora capita che un chierico abbia i propri possessi nel territorio di una parrocchia.
Oppure che un'altra chiesa abbia là i suoi benefici.
Quindi i chierici sono tenuti a pagare le decime prediali.
2. Alcuni religiosi sono chierici.
E tuttavia essi sono tenuti a pagare le decime alle chiese anche per i possessi che coltivano con le proprie mani.
Perciò i chierici non sono esenti dal pagare le decime.
3. La Scrittura, come comanda al popolo di pagare le decime ai Leviti [ Nm 18,21 ], così comanda a costoro di pagare le decime al sommo sacerdote [ Nm 18,26ss ].
Quindi la stessa ragione che impone ai laici di pagare le decime ai chierici obbliga i chierici a pagarle al Sommo Pontefice.
4. Le decime, come devono servire per il sostentamento dei chierici, così devono anche servire per il soccorso dei poveri.
Se quindi i chierici sono esenti dal pagamento delle decime, lo saranno per lo stesso motivo anche i poveri.
Ma ciò è falso.
Quindi è falsa anche la premessa.
Il Papa Pasquale II [ Decretales 3,30,2 ] così si esprime: « È un genere di esazione inaudito che dei chierici esigano le decime da altri chierici ».
L'identica cosa non può essere insieme causa del dare e del ricevere, dell'agire e del subire: può tuttavia capitare che un identico soggetto sia capace di dare e di ricevere, di agire e di subire per cause diverse e rispetto a cose diverse.
Ora, ai chierici sono dovute le decime dei fedeli in quanto sono ministri dell'altare che seminano nel popolo i beni spirituali.
Perciò tali chierici, in quanto sono chierici, cioè in quanto detengono i benefici ecclesiastici, non sono tenuti a pagare le decime.
- Per altre cause tuttavia, cioè per il fatto che possiedono in proprio, o dall'eredità paterna, o da un atto di compera, o da altre fonti, sono obbligati a pagare le decime.
1. Abbiamo così risposto anche alla prima obiezioni.
Infatti i chierici sono tenuti come gli altri a pagare le decime dei propri possessi alla chiesa parrocchiale anche se fanno parte del suo clero: poiché il fatto di avere qualcosa in proprio non è lo stesso che averlo in comune.
- Invece i benefici ecclesiastici non sono soggetti al pagamento delle decime, anche se si trovano entro i confini di un'altra parrocchia.
2. I religiosi, se sono chierici in cura d'anime che amministrano al popolo i beni spirituali, non sono tenuti a dare le decime, ma hanno il diritto di riceverle.
- Diversa è invece la situazione degli altri religiosi, anche se chierici, i quali non esercitano nel popolo un ministero spirituale.
Essi infatti per legge comune sono tenuti a dare le decime, pur avendo delle esenzioni secondo i vari indulti loro concessi dalla Sede Apostolica.
3. Nell'antica legge [ Nm 18,8ss ] ai sacerdoti erano dovute le primizie e ai Leviti le decime; e poiché i Leviti erano alle dipendenze dei sacerdoti, il Signore comandò che essi invece delle primizie pagassero al sommo sacerdote la decima delle decime.
Perciò anche adesso, per lo stesso motivo, i chierici sarebbero tenuti a dare la decima al Sommo Pontefice, se egli la esigesse.
Infatti la ragione naturale vuole che chi ha la cura del bene comune di una collettività venga provvisto di quanto è richiesto per il bene comune.
4. Le decime vanno impiegate per il soccorso dei poveri mediante la distribuzione fatta dai chierici.
Perciò i poveri non hanno un titolo per riscuotere le decime, ma sono tenuti a darle.
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