Summa Teologica - II-II |
Pare che l'osservanza o rispetto non sia una virtù specificamente distinta dalle altre.
1. Le virtù si distinguono in base al loro oggetto.
Ma l'oggetto dell'osservanza non è distinto dall'oggetto della pietà.
Infatti Cicerone [ De invent. 2,53 ] afferma che « il rispetto consiste nell'ossequio e nella deferenza che vengono usati verso uomini superiori in dignità ».
Ma anche la pietà presta ossequio e deferenza ai genitori, che sono superiori in dignità.
Quindi l'osservanza, o rispetto, non è una virtù distinta dalla pietà.
2. Come si deve prestare onore e usare deferenza verso gli uomini costituiti in dignità, così lo si deve fare anche verso coloro che eccellono nella scienza e nella virtù.
Ora, non esiste una virtù speciale fatta per rendere onore e deferenza alle persone virtuose e sapienti.
Quindi neppure è una virtù specificamente distinta quella che ci porta a prestare deferenza e onore alle persone che ci sono superiori in dignità.
3. Agli uomini costituiti in autorità si devono molte cose che siamo tenuti a rendere per legge; e vi accenna S. Paolo in quel testo [ Rm 13,7 ]: « Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo il tributo », ecc.
Ma le cose a cui siamo tenuti per legge appartengono alla giustizia legale, oppure alla virtù specifica della giustizia.
Perciò l'osservanza non è per se stessa una virtù specificamente distinta dalle altre.
Cicerone [ l. cit. ] enumera l'osservanza, o rispetto, tra le altre parti della giustizia, che sono virtù speciali.
Come si è già notato [ q. 101, a. 1 ], le virtù vanno distinte seguendo i medesimi gradi di dignità delle varie persone alle quali dobbiamo qualcosa.
Ora, come il nostro padre carnale partecipa la natura di principio, che nella sua universalità è in Dio, così anche le persone che hanno un compito direttivo su di noi sono partecipi in qualche modo della paternità.
Poiché il padre è principio o causa della generazione, dell'educazione, della formazione intellettuale e di quanto appartiene al perfetto sviluppo della vita umana, ma anche la persona costituita in autorità è quasi principio del nostro vivere per certe determinate cose: come il capo dello stato è principio negli affari civili, il capo dell'esercito nelle cose di guerra, l'insegnante in quelle di scuola, e così via.
E così tutte queste persone vengono denominate padri, data la somiglianza dei compiti.
In tal senso p. es. si espressero i servi di Naaman, come riferisce la Scrittura [ 2 Re 5,13 ]: « Padre, se il profeta ti avesse ordinato di fare una cosa difficile », ecc.
Quindi come al disotto della religione, che ha il compito di tributare un culto a Dio, troviamo immediatamente la pietà, che ci fa ossequienti ai genitori, così al disotto della pietà troviamo l'osservanza, con la quale tributiamo ossequio e rispetto alle autorità.
1. Anche la religione, come si è già detto [ q. 101, a. 3, ad 2 ], è una pietà di ordine superiore, e tuttavia la pietà propriamente detta è distinta dalla religione.
Parimenti la pietà può presentarsi come un'osservanza di ordine superiore, e tuttavia l'osservanza in senso stretto è distinta dalla pietà.
2. Per il fatto che uno è costituito in autorità non solo ha una superiorità sugli altri, ma ha pure il potere di governare i suoi sudditi.
Perciò egli allora riveste la natura di principio, quale guida di altri.
Invece per il fatto che uno eccelle nella scienza o nella virtù non riveste la natura di principio rispetto agli altri, ma ha solo un valore in se medesimo.
Per questo c'è una virtù speciale che ha il compito di prestare onore e ossequio alle autorità costituite.
- Siccome però la scienza, la virtù e altre simili perfezioni rendono una persona capace di autorità, il rispetto che si ha verso chiunque per la sua eccellenza si riduce a questa medesima virtù.
3. La giustizia come virtù specifica ha il compito di rendere con perfetta uguaglianza quanto è dovuto a ciascuno.
Ma questa uguaglianza non può aversi nei riguardi delle persone virtuose, e di coloro che esercitano bene la loro autorità: come neppure riguardo a Dio o ai genitori.
E così tale compito spetta a una virtù annessa, non già alla virtù specifica della giustizia, che è una virtù cardinale.
- Quanto poi alla giustizia legale essa abbraccia gli atti di tutte le virtù, come si è detto sopra [ q. 58, aa. 5,6 ].
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