Summa Teologica - II-II

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Articolo 4 - Se tutti siano tenuti ai digiuni della Chiesa

In 4 Sent., d. 15, q. 3, a. 2

Pare che tutti siano tenuti ai digiuni della Chiesa.

Infatti:

1. I precetti della Chiesa obbligano come i precetti di Dio, secondo le parole del Vangelo [ Lc 10,16 ]: « Chi ascolta voi, ascolta me ».

Ma a osservare i precetti di Dio sono tenuti tutti.

Quindi tutti sono obbligati a osservare i digiuni stabiliti dalla Chiesa.

2. Dal digiuno paiono esenti specialmente i bambini, a motivo dell'età.

Invece i bambini non vengono esentati, poiché in Gioele [ Gl 2,15s ] si legge: « Proclamate un digiuno ( … ) riunite i fanciulli, i bambini lattanti ».

Perciò a maggior ragione sono tenuti al digiuno tutti gli altri.

3. I beni spirituali devono essere preferiti a quelli temporali, e le cose necessarie alle non necessarie.

Ora, le opere materiali sono ordinate a un guadagno temporale; e anche i viaggi, per quanto ordinati a un bene spirituale, tuttavia non sono necessari.

Siccome dunque i digiuni sono ordinati al bene spirituale e sono necessari per disposizione della Chiesa, pare che non vadano tralasciati per fare dei viaggi o dei lavori materiali.

4. Un'opera buona è meglio farla volontariamente che per necessità, come nota S. Paolo [ 2 Cor 9,7 ].

Ma i poveri sono spesso costretti a digiunare per necessità, cioè per mancanza di vitto.

Quindi sono tenuti molto di più a digiunare volontariamente.

In contrario:

Nessun giusto è tenuto a digiunare.

Infatti i precetti della Chiesa non possono obbligare contro l'insegnamento di Cristo.

Ora, il Signore [ Lc 5,34 ] ha detto che « gli amici dello Sposo non possono digiunare mentre lo Sposo è con loro ».

Ma egli è con tutti i giusti, abitando spiritualmente in essi, per cui il Signore [ Mt 28,20 ] assicura: « Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo ».

Quindi i giusti non possono essere obbligati a digiunare da una legge della Chiesa.

Dimostrazione:

Le leggi universali, come sopra [ I-II, q. 96, a. 6 ] si è notato, sono stabilite per il bene della moltitudine.

Perciò nell'istituirle il legislatore tiene presente ciò che avviene ordinariamente e nella maggior parte dei casi.

Se però in un caso particolare, per un motivo determinato, capita qualcosa che è incompatibile con l'osservanza della norma stabilita, allora il legislatore non intende obbligare a tale norma.

Qui però bisogna distinguere.

Se infatti il motivo è evidente uno può lecitamente dispensarsi da sé; e a più forte ragione se interviene la consuetudine, oppure se non è facile ricorrere al superiore.

Se invece il motivo è dubbio, allora si deve ricorrere al superiore che ha la facoltà di dispensare.

E questa norma va osservata nei digiuni stabiliti dalla Chiesa, i quali obbligano tutti, salvo particolari impedimenti.

Analisi delle obiezioni:

1. I precetti di Dio sono dei precetti di legge naturale, e quindi necessari per se stessi alla salvezza.

Invece le leggi ecclesiastiche hanno per oggetto delle cose che non sono di per sé necessarie alla salvezza, ma sono solo imposte dall'autorità della Chiesa.

Così dunque vi possono essere degli impedimenti che dispensano qualcuno dall'osservare i digiuni suddetti.

2. È evidentissimo il motivo della dispensa dal digiuno nel caso dei fanciulli: sia per la loro debolezza naturale, per cui hanno bisogno di nutrirsi spesso, senza aggravarsi in una volta sola di troppo cibo, sia perché hanno bisogno di molto nutrimento per la crescita, che dipende dal sovrappiù della nutrizione.

Finché dunque sono nella fase di crescita, che per lo più dura fino ai ventun anni, essi non sono tenuti ai digiuni ecclesiastici.

Tuttavia è bene che anche in questo periodo essi si esercitino gradatamente a digiunare secondo l'età.

Tuttavia in certi casi, ossia nell'imminenza di gravi tribolazioni, in segno di una più rigorosa penitenza, il digiuno viene imposto anche ai fanciulli; si legge infatti nel libro di Giona [ Gn 3,7 ] che esso venne esteso anche agli animali: « Uomini e animali non gustino nulla, non bevano acqua ».

3. A proposito dei viaggi e dei lavori materiali bisogna distinguere.

Se il viaggio e il lavoro manuale possono essere rinviati o abbreviati senza compromettere la salute del corpo e le esigenze del proprio stato, secondo quanto richiede il bene corporale o spirituale, allora non vanno trascurati a motivo di essi i digiuni della Chiesa.

Se invece è urgente il bisogno di affrontare dei lunghi viaggi, oppure di mettere mano a lavori faticosi necessari per la conservazione della vita corporale o spirituale, allora quando ciò è incompatibile con i digiuni ecclesiastici non si è tenuti a digiunare: poiché non era intenzione della Chiesa, che ha istituito questi digiuni, di impedire con essi altre opere pie maggiormente necessarie.

Però in questi casi si deve ricorrere alla dispensa; a meno che non esista già la consuetudine: poiché dal momento che i prelati lasciano fare, mostrano di approvare.

4. I poveri che possono avere il cibo sufficiente per un pasto non sono dispensati per la loro povertà dai digiuni della Chiesa.

Ne sono invece dispensati quei mendicanti che lo raccolgono in modo frammentario, senza la possibilità di avere un pasto completo.

5. [ S.c. ]. Le parole evangeliche riferite possono essere spiegate in tre modi.

Primo, seguendo il Crisostomo [ In Mt hom. 30 ], il quale afferma che i discepoli « amici dello Sposo » « erano ancora troppo fragili », per cui sono paragonati « al vestito vecchio » [ Mt 9,16 ]: essi perciò, mentre Cristo era presente corporalmente, andavano più incoraggiati con una certa dolcezza che esercitati nell'austerità del digiuno.

E in base a ciò vanno dispensati dal digiuno più i principianti e i novizi che gli anziani e i perfetti; come si legge nella Glossa [ ord. ] su quelle parole del Salmo [ Sal 131,2 ]: « Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre ».

Secondo, seguendo S. Girolamo [ Beda, In Lc 2, su 5,34 ] si può dire che là il Signore parla del digiuno secondo le antiche osservanze.

Quindi il Signore voleva dire che gli Apostoli, chiamati a essere rinnovati dalla grazia, non erano tenuti alle osservanze dell'antica legge.

Terzo, si può seguire S. Agostino [ De cons. Evang. 2,27 ], il quale distingue due tipi di digiuno.

Un digiuno « di umiltà e di tribolazione », che non si addice ai perfetti, chiamati qui « amici dello Sposo ».

Infatti là dove S. Luca dice: « Gli amici dello Sposo non possono digiunare », S. Matteo [ Mt 9,15 ] scrive: « Gli amici dello Sposo non possono essere in lutto ».

- Il secondo tipo invece è un digiuno « di gioia per l'anima elevata alle realtà spirituali ».

E tale digiuno conviene ai perfetti.

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