Supplemento alla III parte

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Articolo 4 - Se col permesso del penitente il sacerdote possa rivelare ad altri i peccati che conosce sotto segreto di confessione

Pare che col permesso del penitente il sacerdote non possa rivelare ad altri i peccati che conosce sotto segreto di confessione.

Infatti:

1. Un inferiore non può concedere quello che non può concedere un superiore.

Ora, il Papa stesso non può dare a nessuno il permesso di rivelare un peccato ascoltato in confessione.

Quindi non può dare tale permesso neppure il penitente.

2. Quanto fu istituito per il bene comune non può essere mutato ad arbitrio di un individuo.

Ora, il segreto di confessione fu istituito per il bene di tutta la Chiesa, affinché gli uomini accedessero alla confessione con maggiore confidenza.

Perciò il penitente non può dare al sacerdote la facoltà di parlare.

3. Se il sacerdote potesse ottenere tale facoltà, si offrirebbe « il velo per coprire la malizia » [ 1 Pt 2,16 ] ai cattivi sacerdoti, poiché costoro potrebbero pretendere di averla ricevuta, e così peccherebbero impunemente.

Il che è intollerabile.

Quindi tale licenza non può essere data dal penitente.

4. La persona a cui verrebbe fatta la rivelazione non sarebbe tenuta al segreto di confessione.

Quindi potrebbe diventare pubblico un peccato che è già stato cancellato.

Il che è inammissibile.

Quindi tale licenza non può essere concessa.

In contrario:

1. Su richiesta dell'interessato un superiore può mandare un penitente a un sacerdote inferiore con l'accompagnamento di una lettera.

Quindi su richiesta del penitente il confessore può svelare i peccati ad altri.

2. « Chi può fare una cosa da se stesso, la può fare anche mediante un altro ».

Ma il penitente può rivelare da se stesso a un altro il proprio peccato.

Quindi può rivelarlo anche mediante il sacerdote.

Dimostrazione:

Due sono i motivi per cui il sacerdote è tenuto a non svelare il peccato: il primo e principale sta nel fatto che tale segreto è essenziale al sacramento, poiché egli lo viene a conoscere come Dio, di cui fa le veci nella confessione; il secondo sta nell'obbligo di evitare lo scandalo.

Ora, il penitente può far sì che quanto il sacerdote sapeva come Dio lo sappia anche come uomo: e lo fa appunto dandogli il permesso di parlare.

Perciò se questi parla non infrange il segreto della confessione.

È tenuto però a evitare lo scandalo, perché non si pensi che viola il segreto sacramentale.

Analisi delle obiezioni:

1. Il Papa non può dare a un sacerdote il permesso di parlare poiché non può far sì che egli conosca quel peccato come uomo.

Questo invece il penitente è in grado di farlo.

2. L'obbligo istituito per il bene comune non viene eliminato: poiché il segreto della confessione non può essere violato dalla manifestazione di colpe conosciute per altra via.

3. Da ciò non può risultare alcuna impunità per i cattivi sacerdoti, poiché se sono accusati hanno il dovere di dimostrare di aver parlato con la licenza del penitente.

4. Colui al quale viene comunicata dal sacerdote la conoscenza del peccato per volontà del penitente partecipa in qualche modo alla funzione del sacerdote.

Egli perciò viene a trovarsi nella condizione dell'interprete, a meno che il penitente non desideri che egli sappia la cosa senza restrizioni e liberamente.

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