Supplemento alla III parte

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Articolo 8 - Se la forma di questo sacramento debba esprimersi con un discorso indicativo, e non deprecatorio

Pare che la forma di questo sacramento debba esprimersi con un discorso indicativo, e non deprecatorio.

Infatti:

1. I sacramenti della nuova legge producono certamente il loro effetto.

Ma tale certezza può venire espressa nella forma sacramentale soltanto con una locuzione indicativa, ad es.: « Questo è il mio corpo »; « Io ti battezzo ».

Quindi deve essere indicativa anche la forma dell'estrema unzione.

2. Nella forma va espressa l'intenzione del ministro, che è necessaria per la validità del sacramento.

Ma tale intenzione non viene espressa che con una formula indicativa.

Quindi, ecc.

3. In alcune chiese per l'amministrazione dell'estrema unzione si usano queste parole: « Ungo questi occhi con l'olio consacrato nel nome del Padre », ecc., e ciò in armonia con la forma degli altri sacramenti.

Quindi la forma di questo sacramento consiste in tale formula.

In contrario:

1. Ciò che costituisce la forma del sacramento va osservato da tutti.

Ora, rientrano nella consuetudine di tutte le chiese non le parole citate [ ob. 3 ], ma le seguenti in forma deprecatoria: « Per questa santa unzione e la sua piissima misericordia ti perdoni il Signore tutte le colpe che hai commesso con la vista », ecc.

Quindi la forma di questo sacramento è un'orazione deprecatoria.

2. Ciò risulta anche dalle parole di S. Giacomo [ Gc 5,15 ], che attribuisce l'efficacia di questo sacramento alla preghiera: « La preghiera della fede », egli dice, « salverà il malato ».

Poiché dunque l'efficacia del sacramento viene dalla forma, è chiaro che questa formula deprecatoria [ ob. prec. ] è la forma dell'estrema unzione.

Dimostrazione:

La forma dell'estrema unzione consiste in un'orazione deprecatoria, come appare evidente dalle parole di S. Giacomo e dall'uso della Chiesa romana, la quale nell'amministrazione di questo sacramento usa solo parole deprecatorie.

E ciò per diverse motivi.

Primo, poiché chi riceve questo sacramento è debole di forze.

Per cui ha bisogno di essere sostenuto con la preghiera.

Secondo, poiché chi lo riceve morendo cessa di appartenere alla Chiesa militante per riposare solo nelle mani di Dio.

Perciò viene affidato a lui con la preghiera.

Terzo, poiché l'estrema unzione non ha un effetto determinato che venga prodotto immancabilmente dall'azione del ministro non appena si attuano gli elementi necessari all'essenza del sacramento, come capita invece nel battesimo e nella cresima quanto al carattere, nell'Eucaristia quanto alla transustanziazione e nella penitenza quanto alla remissione dei peccati, se c'è la contrizione, che è un requisito essenziale della penitenza; non così invece nell'estrema unzione.

Perciò in questo sacramento la forma non può essere di modo indicativo, come è invece negli altri.

Analisi delle obiezioni:

1. Questo sacramento, come anche gli altri citati [ nel corpo ], possiede di per sé un effetto certo, ma il suo conseguimento può essere ostacolato dall'indisposizione di chi lo riceve, anche se possiede l'intenzione.

Per l'estrema unzione quindi non succede lo stesso che per gli altri sacramenti, nei quali in qualche modo un certo effetto viene sempre ottenuto.

2. L'intenzione è espressa sufficientemente dall'atto menzionato nella forma, cioè: « Per questa santa unzione ».

3. Le parole in forma indicativa che secondo il costume di alcune chiese precedono l'orazione non sono la forma del sacramento, ma solo una preparazione ad essa, nel senso che servono al ministro per determinare la sua intenzione rispetto a ciò che sta per fare.

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