Supplemento alla III parte |
Pare che con la tonsura si rinunzi ai beni temporali.
1. I candidati nel ricevere la tonsura dicono: « Il Signore è la porzione della mia eredità » [ Sal 16,5 ].
Ora, secondo S. Girolamo [ Epist. 52 ], « il Signore non tollera di essere considerato una parte assieme ai beni temporali ».
Essi dunque rinunziano ai beni temporali.
2. La giustizia dei ministri del nuovo Testamento deve superare quella dei ministri dell'antico Testamento, come dice il Vangelo [ Mt 5,20 ].
Ora, i ministri dell'antico Testamento, cioè i leviti, « non ebbero parte alcuna di eredità tra i loro fratelli » [ Nm 18,20; Dt 10,9; Dt 18,1 ].
Quindi non devono averne neppure i ministri del nuovo Testamento.
3. Ugo di S. Vittore [ De sacram. 2,3,2 ] afferma che « quando uno è diventato chierico, deve essere mantenuto con le rendite della Chiesa ».
Ma così non sarebbe se costui ritenesse il proprio patrimonio.
Sembra quindi che divenendo chierico egli vi rinunzi.
1. Geremia apparteneva all'ordine sacerdotale [ cf. Ger 1,1 ].
Eppure, come risulta [ Ger 32,8ss ], egli ebbe dei possessi per diritto ereditario.
Perciò i chierici possono ritenere i beni patrimoniali.
2. Se così non fosse non si vedrebbe più la differenza tra i religiosi e i chierici secolari.
I chierici, per il fatto che ricevono la tonsura, non rinunziano al patrimonio, né agli altri beni temporali.
Poiché con il culto divino a cui i chierici vengono deputati non è incompatibile il possesso dei beni terreni, ma [ soltanto ] la troppa sollecitudine per essi.
Poiché, come dice S. Gregorio [ Mor. 10,30 ], « è l'affetto che è peccaminoso ».
1. Il Signore non tollera di trovarsi come parte fra tali cose nel senso di essere amato alla pari con esse: in modo cioè che uno ponga il suo fine in Dio e nelle cose del mondo.
Ma non sdegna di essere parte per coloro che possiedono le cose del mondo in modo da non essere distolti dal culto divino.
2. Nell'antico Testamento i leviti avevano diritto all'eredità paterna, ma non ricevettero l'eredità come le altre tribù poiché dovevano essere dispersi fra tutte [ cf. Nm 35,1ss; Gs 21 ]: il che non sarebbe stato possibile se avessero ricevuto, al pari delle altre tribù, la loro porzione [ di territorio ].
3. Se i chierici promossi agli ordini sacri sono nell'indigenza, il vescovo che li ha ordinati è tenuto a sostentarli; altrimenti non è tenuto.
Costoro però in forza dell'ordine ricevuto sono tenuti al servizio della Chiesa.
Perciò le parole di Ugo di S. Vittore valgono per coloro che non hanno di che vivere.
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