Supplemento alla III parte |
Pare che gli sponsali non possano essere sciolti con l'entrata in religione di un contraente [ cf. Decretales 2,32,2 ].
1. Il danaro che ho promesso a una persona non posso lecitamente offrirlo a un'altra.
Ma colui che contrae gli sponsali promette il proprio corpo alla fidanzata.
Quindi non può più offrirsi a Dio nella vita religiosa.
2. Sembra che non possano essere sciolti neppure quando uno dei coniugi si trasferisce in una regione lontana [ ib. 4,1,5 ].
Poiché « nel dubbio si deve sempre scegliere la Analisi più sicura ».
Ora, è più sicuro aspettare il ritorno del coniuge assente.
Quindi si deve aspettare.
3. Sembra inoltre che non possano essere sciolti per la malattia in cui uno incorre dopo aver contratto gli sponsali [ ib. 2,24,25 ].
Nessuno infatti deve essere punito per una sofferenza.
Ma se chi si ammalasse perdesse il suo diritto sulla fidanzata, ne risulterebbe punito.
Quindi gli sponsali non possono essere sciolti per malattia.
4. Sembra che non basti neppure l'affinità sopraggiunta, come nel caso in cui il fidanzato avesse avuto nel frattempo illeciti rapporti con la sorella della fidanzata [ ib. 4,2,4 ].
Poiché in tal caso quest'ultima sarebbe punita per il peccato del suo fidanzato.
Il che è inammissibile.
5. E neppure sembra che i due possano reciprocamente dispensarsi dall'impegno [ ib. 4,1,2 ].
Poiché sarebbe un grave atto di leggerezza contrarre un obbligo e poi dispensarsene.
E questo abuso non può essere tollerato dalla Chiesa.
Quindi ecc.
6. Neppure poi si può rompere il fidanzamento per la fornicazione di uno dei contraenti [ ib. 2,24,25 ].
Poiché con gli sponsali uno non ha ricevuto il potere sul corpo dell'altro.
Per cui sembra che non pecchino l'uno contro l'altro se nel frattempo commettono fornicazione.
Perciò gli sponsali non possono essere sciolti per questo.
7. Sembra inoltre che il fidanzamento non possa essere annullato dal matrimonio contratto con un'altra persona attraverso una formula al presente [ ib. 4,1,31 ].
Poiché una seconda vendita non annulla la prima.
Quindi il secondo contratto non può annullare il primo.
8. E neppure può essere annullato per difetto di età [ ib. 4,2,9 ].
Ciò che infatti non esiste non può essere annullato.
Ma gli sponsali contratti prima dell'età stabilita erano nulli.
Quindi non possono essere invalidati.
In tutti i casi indicati gli sponsali vengono sciolti, non però allo stesso modo.
In due casi infatti, cioè con l'entrata in religione e con le nozze contratte con un'altra persona, gli sponsali sono sciolti per legge.
Invece negli altri casi possono essere sciolti a discrezione della Chiesa.
1. La promessa suddetta viene a cessare con la morte spirituale; poiché essa è soltanto spirituale, come si è detto [ In 4 Sent., dist. 27, q. 1, a. 3, sol. 2 ].
2. Il dubbio indicato viene risolto dal fatto che uno non si presenta nel tempo stabilito per celebrare il matrimonio.
Se quindi uno non ha mancato di attendere fino al tempo della celebrazione delle nozze, può sposare un'altra persona senza alcun peccato.
Se invece è colpevole del mancato matrimonio deve fare penitenza per aver violato la promessa, o l'eventuale giuramento; e in seguito può, se vuole, sposarsi con altra persona, però con la dispensa dalla Chiesa.
3. Se prima del matrimonio uno dei fidanzati incorre in una grave infermità che in modo considerevole lo debiliti, come l'epilessia o la paralisi; oppure lo deformi, come l'asportazione del naso o degli occhi; ovvero comprometta il bene della prole, come la lebbra, che d'ordinario è contagiosa, allora i fidanzati possono dirimere gli sponsali, per non rendersi spiacevoli l'uno all'altro e compromettere la buona riuscita del matrimonio.
Né con ciò uno viene punito per una sofferenza, ma dalla sua sofferenza riceve un danno.
Il che avviene senza ingiustizia.
4. Se il fidanzato ha avuto rapporti con una consanguinea della fidanzata, o viceversa, allora gli sponsali devono essere sciolti.
E per questo basta la notorietà del fatto, poiché si deve evitare lo scandalo.
Le cause infatti che devono produrre in futuro i loro effetti ne vengono impedite non solo da ciò che è in atto, ma anche da ciò che deve attuarsi.
Come quindi l'affinità esistente al momento di contrarre gli sponsali impedirebbe il contratto, così sopravvenendo prima del matrimonio, che è un effetto degli sponsali, impedisce il contratto precedente.
Né per questo si toglie qualcosa alla comparte; anzi, le si offre un beneficio, sciogliendola da una persona che con la fornicazione si è resa detestabile a Dio.
5. Alcuni non ammettono questo caso.
- Ma contro di essi una decretale [ cit. nell'ob. ] dice espressamente: « Al pari di coloro che hanno stipulato un patto e poi lo rescindono, così va tollerato » che reciprocamente si dispensino coloro che hanno contratto gli sponsali.
Al che essi rispondono che la Chiesa sopporta questo fatto per evitare il peggio.
- Ma questa spiegazione non si accorda con l'esempio che viene allegato.
Perciò si deve rispondere che non sempre è un atto di leggerezza ritrattare le promesse fatte: poiché, come dice il libro della Sapienza [ Sap 9,14 ], « le nostre previsioni sono incerte ».
6. Sebbene i fidanzati non si siano concesso il diritto sul proprio corpo, tuttavia con la fornicazione nasce il sospetto che essi non sappiano mantenere la fede nel futuro.
Perciò l'uno può premunirsi contro l'altro sciogliendo per questo il fidanzamento.
7. La ragione invocata avrebbe valore se i due contratti fossero della stessa natura.
Il secondo invece, cioè il matrimonio, è superiore al primo.
Quindi lo scioglie.
8. Quantunque non fossero veri sponsali, tuttavia ne avevano la formalità.
Giunti perciò all'età legittima, per non sembrare consenzienti i due devono chiedere l'annullamento all'autorità della Chiesa, dando così il buon esempio.
Indice |