Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se per contrarre gli sponsali sia ben determinata l'età di sette anni

Pare che per contrarre gli sponsali non sia ben determinata l'età di sette anni [ cf. Decr. di Graz. 2,30,2,prol. ].

Infatti:

1. Un contratto che può essere stipulato da altri non richiede l'età della discrezione in quelli per i quali viene stipulato.

Ora, gli sponsali possono essere fatti dai genitori all'insaputa dei due futuri sposi.

Quindi possono essere stipulati tanto prima che dopo i sette anni.

2. Per contrarre gli sponsali si richiede un certo uso di ragione come anche per commettere un peccato mortale.

Ora, S. Gregorio [ Dial. 4,18 ] racconta che un bambino [ di cinque anni ] fu colpito da morte improvvisa in seguito a una bestemmia.

Quindi si possono contrarre gli sponsali prima dei sette anni.

3. Gli sponsali sono ordinati al matrimonio.

Ma per il matrimonio non viene determinata la stessa età per la ragazza e per il ragazzo.

Perciò neppure negli sponsali andava determinata per entrambi la stessa età di sette anni.

4. Uno può contrarre gli sponsali dal momento in cui può sentire l'attrazione per il matrimonio.

Ora, i segni di tale attrattiva spesso appaiono nei bambini prima dei sette anni.

Quindi essi possono contrarre gli sponsali prima di questa età.

5. Se due contraggono gli sponsali prima dei sette anni, e dopo il settimo anno, ma prima della pubertà, li contraggono impegnandosi al presente, si deve far conto che sussista tra i due un fidanzamento.

Ma questo non dipende dal secondo contratto: perché allora essi non intendono contrarre il fidanzamento, ma il matrimonio.

Quindi dipende dal primo.

E così si possono contrarre gli sponsali prima dei sette anni.

6. Nelle imprese compiute comunemente da più persone il difetto dell'una viene supplito dall'altra: come quando ad es. si trascina insieme una barca.

Ma gli sponsali sono un'azione fatta in comune dai contraenti.

Se quindi uno dei due è adulto, può contrarre gli sponsali con una bambina inferiore ai sette anni: poiché il tempo che manca a lei sopravanza all'altro.

7. Se due contraggono le nozze con una formula al presente essendo vicini all'età puberale, pur senza averla ancora raggiunta, il contratto viene considerato un vero matrimonio.

Quindi, per lo stesso motivo, se si contraggono le nozze con una formula al futuro prima dei sette anni, purché sia vicino quel termine, gli sponsali andranno considerati validi.

Dimostrazione:

L'età di sette anni fu stabilita molto ragionevolmente dal diritto come quella indispensabile per gli sponsali.

Essendo questi infatti, come si è detto [ a. 1 ], una promessa di cose future, devono essere riservati a chi è in grado in qualche modo di promettere.

E questa facoltà è solo in coloro che hanno una certa previdenza del futuro; la quale richiede l'uso di ragione.

E qui, secondo il Filosofo [ Ethic. 1,4 ], possiamo distinguere tre gradi:

il primo è quello di chi non è capace di comprendere né da sé, né aiutato da altri;

il secondo è quello di chi può capire aiutato da altri, senza esserne capace da sé;

il terzo è quello di chi può essere aiutato da altri e può anche considerare le cose da se stesso.

E poiché nell'uomo la ragione progredisce un po' per volta, con l'acquietarsi del moto e del flusso degli umori, prima dei sette anni l'uomo si trova nel primo di questi gradi: perciò in tale periodo non è in grado di stipulare alcun contratto, e quindi neppure gli sponsali.

Il secondo grado invece comincia a essere raggiunto alla fine del primo settennio: ed è appunto a questa età che i fanciulli vengono mandati a scuola.

Il terzo grado infine comincia a essere raggiunto alla fine del secondo settennio rispetto alle cose personali, in cui la ragione naturale si sviluppa più rapidamente, mentre rispetto alle altre cose viene raggiunto alla fine del terzo settennio.

Perciò prima dell'età di sette anni l'uomo è incapace di qualsiasi contratto.

Al termine di questo periodo comincia invece a essere in grado di promettere alcune cose per il futuro, specialmente quelle a cui la ragione naturale è più inclinata: non però a impegnarsi con un legame perpetuo, poiché la volontà non ha fermezza.

Può quindi in questo tempo contrarre gli sponsali.

Invece alla fine del secondo settennio uno può obbligarsi in ciò che riguarda la propria persona, cioè alla vita religiosa o al matrimonio.

Dopo il terzo settennio infine può obbligarsi anche per il resto.

E a norma delle leggi [ Dig. 4,4,3 ] egli non ha il potere di disporre dei propri averi se non all'età di venticinque anni.

Analisi delle obiezioni:

1. Se prima degli anni della pubertà gli sponsali vengono contratti per interposta persona, i due fidanzati, o uno di loro, possono reclamare.

Per cui l'atto è nullo: al punto che non si contrae con esso alcuna affinità.

Perciò gli sponsali contratti da terze persone hanno valore per i fidanzati solo in quanto giunti all'età canonica questi non reclamano, mostrando così di acconsentire a quanto altri hanno fatto in loro nome.

2. Alcuni pensano che il bambino di cui parla S. Gregorio non si sia dannato, e non abbia peccato mortalmente, ma che quella visione avesse lo scopo di addolorare il padre di lui, che non lo aveva corretto.

- Ciò però è espressamente contro l'intenzione di S. Gregorio, il quale scrive che « il padre del bambino, non curando l'anima del piccolo, nutrì per il fuoco dell'inferno un non piccolo peccatore ».

Perciò si deve rispondere che per peccare mortalmente basta il consenso sul presente, mentre negli sponsali si esige il consenso sul futuro.

Ora, si richiede una discrezione maggiore nel provvedere per il futuro che nell'acconsentire a un atto presente.

Quindi l'uomo è in grado di peccare mortalmente prima che di obbligarsi per il futuro.

3. Al momento di contrarre il matrimonio non si richiede solo la disposizione quanto all'uso di ragione, ma anche l'attitudine del corpo alla generazione.

E poiché la ragazza raggiunge questa maturità fisica a dodici anni e il ragazzo a quattordici, come insegna il Filosofo [ Hist. anim. 5,14 ], mentre l'uso della discrezione richiesto dagli sponsali viene raggiunto contemporaneamente, di conseguenza per gli sponsali è determinata la stessa età per entrambi, e non invece per il matrimonio.

4. L'attrazione che si riscontra nei bambini prima dei sette anni non deriva dal perfetto uso della ragione, non essendo essi ancora pienamente capaci di istruzione, ma deriva piuttosto da un'inclinazione naturale.

Perciò tale attrazione non basta per contrarre gli sponsali.

5. Nel caso ricordato, sebbene i due contraenti non contraggano un vero matrimonio, tuttavia mostrano di ratificare la promessa precedente.

E così il primo contratto acquista vigore.

6. Coloro che trascinano una barca agiscono come una causa unica: quindi ciò che manca nell'uno può essere supplito dall'altro.

Invece negli sponsali i contraenti agiscono come persone distinte: poiché gli sponsali non possono essere contratti che tra due persone.

Per cui tutte e due devono essere capaci di stipulare un contratto.

E l'incapacità dell'una non può essere supplita dall'altra.

7. Anche negli sponsali, se i contraenti sono prossimi ai sette anni, il contratto è valido: poiché secondo il Filosofo [ Phys. 2,5 ] « il poco viene valutato come un nulla ».

E questa prossimità da alcuni viene stabilita nel tempo di sei mesi.

Però è meglio che sia determinata in base alla condizione dei contraenti: poiché in alcuni l'uso di ragione è più precoce che in altri.

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