Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se sia necessario esprimere il consenso con la parola

Pare che non sia necessario esprimere il consenso con la parola.

Infatti:

1. Col matrimonio, come con il voto, un uomo si costituisce sotto il potere di un altro.

Ma il voto obbliga rispetto a Dio anche se non è espresso a parole.

Quindi anche il consenso crea l'obbligazione del matrimonio anche se non è espresso con la parola.

2. Il matrimonio può essere contratto anche fra persone incapaci di esprimere reciprocamente a parole il loro consenso, o perché mute, o perché di lingua diversa.

Quindi l'espressione verbale del consenso non è richiesta nel matrimonio.

3. Se per una causa qualsiasi si omette ciò che è essenziale a un sacramento, questo non si verifica.

Ma in qualche caso si ha il matrimonio senza le parole del consenso: come quando la ragazza tace per pudore, mentre i genitori la consegnano allo sposo.

Perciò le parole del consenso non sono necessarie per il matrimonio.

In contrario:

1. Il matrimonio è un sacramento [ q. 42, a. 1 ].

Ora, in ogni sacramento si richiede un segno sensibile [ cf. III, q. 60, a. 4 ].

Quindi anche nel matrimonio.

E così si richiedono almeno delle parole che esprimano sensibilmente il consenso.

2. Il matrimonio è un contratto fra l'uomo e la donna.

Ma in ogni contratto ci deve essere l'espressione verbale del consenso reciproco.

Perciò nel matrimonio ci deve essere il consenso espresso con la parola.

Dimostrazione:

Come si è già spiegato [ a. prec. ], l'unione coniugale avviene in modo simile a come si produce un'obbligazione nei contratti materiali.

Poiché dunque tali contratti non possono avvenire senza che i contraenti esprimano reciprocamente a parole la loro volontà, così è necessario che il consenso matrimoniale venga espresso oralmente: e tale espressione verbale sta al matrimonio come il lavacro esterno al battesimo.

Analisi delle obiezioni:

1. L'obbligazione del voto non è sacramentale, ma solo spirituale.

Perciò non è necessario, affinché obblighi, che venga fatta come i contratti materiali, come invece accade nel matrimonio.

2. Sebbene quei contraenti non possano esprimere a parole il loro volere, possono però esprimerlo con dei segni di capo.

E questi sostituiscono le parole.

3. Come dice Ugo di S. Vittore [ Summa sent. 7,6 ], « gli sposi devono acconsentire allo spontaneo dono reciproco: il che si ritiene che avvenga se alle nozze non mostrano una volontà contraria ».

Per cui in quel caso le parole dei genitori vengono considerate come se fossero della ragazza: e ne è prova sufficiente il fatto che essa non contraddica.

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