Supplemento alla III parte |
Pare che neppure il consenso condizionato basti per il matrimonio.
1. Ciò che è affermato sotto condizione non è affermato in senso assoluto.
Ma nel matrimonio le parole devono esprimere il consenso in modo assoluto.
Quindi la condizione apposta a un consenso rende nullo il matrimonio.
2. L'esistenza del matrimonio deve essere certa.
Ma quando una cosa è affermata sotto condizione rimane nel dubbio.
Perciò tale consenso non basta per il matrimonio.
Negli altri contratti l'obbligo sotto condizione è ammesso e regge, se si verifica la condizione.
Essendo quindi il matrimonio un certo contratto, sembra che possa essere fatto con un consenso condizionato.
La condizione posta o ha per oggetto una cosa presente, o ha per oggetto una cosa futura.
Se ha per oggetto una cosa presente e non è contraria ai beni del matrimonio, per quanto sia onesta o disonesta fa sì che il matrimonio si produca al verificarsi della condizione, e non si produca in caso contrario.
Se invece è contraria ai beni del matrimonio, allora questo non sussiste [ Decretales 4,5,7 ].
Se poi la condizione posta ha per oggetto il futuro, allora o si tratta di cose necessarie, per es. del fatto che domani nascerà il sole, e in questo caso il matrimonio sussiste, poiché queste cose sono già presenti nelle loro cause, - oppure si tratta di cose contingenti, come della concessione della dote o del gradimento dei genitori.
E in quest'altro caso il consenso va giudicato alla pari di quello fatto in forma di promessa per il futuro.
Esso quindi non produce il matrimonio [ ib. 4,5,5 ].
Sono così risolte anche le obiezioni.
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