Supplemento alla III parte |
Pare che non sia giusto assegnare degli impedimenti al matrimonio.
1. Il matrimonio è uno dei sette sacramenti.
Ma per gli altri sacramenti non vengono assegnati degli impedimenti.
Quindi non vanno assegnati neppure per il matrimonio.
2. Più una cosa è imperfetta, meno numerosi sono gli ostacoli che possono impedirla.
Ora, il matrimonio è il meno perfetto dei sacramenti.
Quindi non ci dovrebbero essere impedimenti, o almeno dovrebbero essere pochissimi.
3. Dovunque si trovi una malattia, là deve applicarsi il rimedio.
Ma la concupiscenza, in rimedio alla quale è stato concesso il matrimonio, si riscontra in tutti.
Quindi non deve esistere qualche impedimento che renda una persona del tutto incapace di contrarlo.
4. Si dice illegittimo ciò che è contro la legge.
Ma gli impedimenti stabiliti per il matrimonio non sono contro la legge naturale: poiché non si riscontrano ugualmente in tutti gli stati del genere umano; infatti i vari gradi di consanguineità non sono stati proibiti sempre allo stesso modo.
Né d'altra parte la legge umana potrebbe creare degli impedimenti per il matrimonio: poiché il matrimonio non è di istituzione umana, ma divina, come anche gli altri sacramenti.
Quindi per il matrimonio non si devono assegnare altri impedimenti, che rendano le persone inabili a contrarlo.
5. L'illegale e il legale si contrappongono come ciò che è contro e ciò che è conforme alla legge.
Ora, qui non c'è alcun termine intermedio, trattandosi di opposti secondo l'affermazione e la negazione.
Quindi non ci possono essere impedimenti matrimoniali che mettano certe persone a mezza strada tra quelle legittime e quelle illegittime.
6. L'unione tra l'uomo e la donna è lecita solo nel matrimonio.
Ma tutte le unioni illecite devono essere sciolte.
Se quindi una cosa impedisce di contrarre il matrimonio, essa deve pure dirimerlo quando è già contratto.
Perciò non si devono assegnare impedimenti che impediscono di contrarre il matrimonio e non lo sciolgono se è già contratto.
7. Nessun impedimento può togliere da una cosa ciò che rientra nella sua definizione.
Ora, nella definizione del matrimonio rientra l'indissolubilità ( Sent., 4, d. 27, c. 2 ).
Quindi non ci possono essere degli impedimenti che dirimono un matrimonio già contratto.
1. Sembra che gli impedimenti matrimoniali debbano essere infiniti.
Infatti il matrimonio è un certo bene e questo, secondo Dionigi [ De div. nom. 4 ], può essere difettoso in infiniti modi.
Perciò gli impedimenti del matrimonio sono infiniti.
2. Gli impedimenti matrimoniali derivano dalle condizioni delle singole persone.
Ma tali condizioni sono infinite.
Quindi sono infiniti anche gli impedimenti del matrimonio.
Nel matrimonio, come anche negli altri sacramenti, ci sono dei requisiti essenziali e altri dovuti alla solennità.
Poiché dunque eliminando i requisiti non necessari esso rimane ancora un vero sacramento, ne viene che gli impedimenti che si contrappongono alla solennità del sacramento non tolgono che esso sia un vero matrimonio.
Tali impedimenti perciò si dice che « impediscono di contrarlo », ma « non lo dirimono se è già contratto »: come « il veto della Chiesa » e « il tempo proibito ».
Da cui i versi: « Il veto della Chiesa e il tempo proibito proibiscono di contrarre, ma non di conservare il vincolo ».
Invece gli impedimenti che sono in contrasto con i beni essenziali del matrimonio lo rendono invalido.
Perciò si dice che essi non solo « impediscono di contrarlo », ma anche « dirimono quello già contratto ».
Il che è espresso nei versi seguenti: « Errore, schiavitù, voto, delitto, disparità di culto, violenza, ordine sacro, vincolo, decenza, affinità, cognazione, impotenza: vietano di contrarre, dirimono il già contratto ».
E tale enumerazione può essere giustificata in questo modo.
Il matrimonio può essere impedito o per difetto del contratto, o per difetto dei contraenti.
Nel primo caso, derivando il contratto del matrimonio dal consenso volontario, che può essere infirmato dall'ignoranza o dalla violenza, due saranno gli impedimenti del matrimonio: cioè la violenza, o coazione [ q. 47 ], e l'errore derivante dall'ignoranza [ q. 51 ].
Per questo il Maestro delle Sentenze parla di questi due impedimenti trattando della causa del matrimonio [ 4,29,1; 4,30,1 ].
Qui invece [ 4,34,1 ] tratta degli impedimenti che derivano dalla persona dei contraenti.
E in questo caso uno può essere impedito di contrarre il matrimonio o in modo assoluto, o con una data persona.
Se lo è in modo assoluto, così da non poterlo contrarre con nessuna, ciò è dovuto solo al fatto che non può compiere l'atto matrimoniale.
Il che può avvenire in due modi.
Primo, perché non può compierlo fisicamente: o in modo assoluto, e si ha l'impedimento dell'impotenza [ q. 58 ], o perché non può farlo liberamente, e si ha l'impedimento della condizione servile [ q. 52 ].
- Secondo, perché non può compierlo lecitamente, essendo obbligato alla continenza.
Il che può avvenire in due modi.
O perché vi è obbligato dall'ufficio accettato: e si ha l'impedimento dell'ordine sacro [ q. 53 ].
Oppure dai voti fatti: e si ha appunto il voto [ q. 53; q. 61 ].
Se poi l'impedimento al matrimonio non è assoluto, ma è in rapporto a una data persona, ciò può accadere o per il legame che si ha con un'altra persona, come nel caso di chi è già sposato, e allora c'è l'impedimento del vincolo [ q. 67 ], ossia del matrimonio, oppure perché non c'è compatibilità fra i contraenti.
E ciò può accadere per tre motivi.
Primo, per la troppa distanza: e si ha la disparità di culto [ q. 59 ].
- Secondo, per la vicinanza troppo stretta, e allora abbiamo tre impedimenti: la consanguineità [ q. 54 ], che implica la parentela diretta, l'affinità [ q. 55 ], che consiste nella parentela derivante dal matrimonio di una terza persona, e la pubblica decenza [ q. 55, a.4; qq. 56 s. ], derivante dalla parentela con persone già impegnate con gli sponsali.
- Terzo, per dei rapporti illeciti avuti in precedenza.
E allora si ha come impedimento il crimine [ q. 60 ] di adulterio commesso con quella data persona.
1. Anche gli altri sacramenti, come si è già visto [ nel corpo ], possono essere impediti, se manca qualcosa che è richiesto dall'essenza o dalla solennità del sacramento.
Tuttavia di impedimenti si parla più nel matrimonio che negli altri sacramenti per tre motivi.
Primo, perché il matrimonio richiede due soggetti.
Esso quindi può essere impedito più facilmente degli altri sacramenti, che vengono amministrati a un solo soggetto.
- Secondo, perché il matrimonio, a differenza degli altri sacramenti causati solo da Dio, è causato anche da noi.
Infatti per la confessione, che ha in qualche modo anch'essa una causa in noi, il Maestro delle Sentenze [ 4,16,1 ] ha indicato alcuni impedimenti, quali l'ipocrisia, il gioco e simili.
- Terzo, perché mentre gli altri sacramenti, in quanto beni più perfetti, sono oggetto di precetto o di consiglio, il matrimonio, in quanto bene meno perfetto, è oggetto di una « concessione » [ 1 Cor 7,6; cf. q. 41, a. 4, ad 3 ].
Quindi, per dare l'occasione di progredire verso il meglio, vengono assegnati più impedimenti al matrimonio che agli altri sacramenti.
2. Le cose più perfette sono passibili di un maggior numero di impedimenti in quanto richiedono più elementi.
Ma se c'è una realtà imperfetta che dipende da molti requisiti, avrà anch'essa molteplici impedimenti.
E tale è appunto il caso del matrimonio.
3. L'argomento sarebbe valido se non ci fossero altri rimedi, anche più efficaci, per guarire il morbo della concupiscenza.
Il che è falso.
4. Certe persone si dicono illegittime a contrarre il matrimonio per il fatto che sono contro la legge stabilita per il matrimonio.
Ora, quest'ultimo come compito della natura è regolato dalla legge naturale, come sacramento è regolato dalla legge divina e come compito sociale è regolato dalla legge civile.
Quindi una persona può diventare illegittima in riferimento al matrimonio per una qualsiasi di queste leggi.
Il che non avviene per gli altri sacramenti, che sono soltanto sacramenti.
E poiché la legge naturale secondo i vari stati ammette determinazioni diverse, e anche la legge positiva varia secondo le diverse condizioni degli uomini nei vari tempi, di conseguenza il Maestro [ Sent. 4,34,1 ] ammette che furono diverse le persone illegittime nel corso dei tempi.
5. La legge può proibire una cosa o universalmente, o in casi determinati.
Perciò fra l'essere totalmente secondo la legge e l'essere totalmente contro la legge, le quali cose si oppongono come contrarie e non come contraddittorie, ci può essere qualcosa che sotto un aspetto è secondo la legge e sotto un altro è contro di essa.
E così ci sono delle persone che sono tra quelle del tutto legittime e quelle del tutto illegittime.
6. Gli impedimenti non dirimenti sono per il matrimonio un ostacolo tale da renderlo non impossibile, ma illecito.
Se però il contratto avviene si ha un vero matrimonio: sebbene chi lo contrae faccia peccato.
Al pari cioè del sacerdote che consacrasse dopo aver mangiato, peccando così contro una legge della Chiesa; tuttavia costui realizzerebbe un vero sacramento, poiché il digiuno eucaristico non è essenziale al sacramento.
7. Si dice che i suddetti impedimenti dirimono il matrimonio contratto non nel senso che sciolgano un vero matrimonio contratto legalmente, ma nel senso che sciolgono un matrimonio esistente di fatto e non di diritto.
Se quindi uno di tali impedimenti capita dopo che il matrimonio è stato contratto validamente, non è in grado di scioglierlo.
8. [ S. c. 1 ]. Gli impedimenti che ostacolano un bene in modo accidentale sono infiniti: come lo sono tutte le cause per accidens.
Le cause invece che lo distruggono direttamente [ per se ] sono determinate, come anche quelle che lo costituiscono: poiché le cause distruttive e quelle costitutive di una cosa sono opposte tra loro, oppure sono le medesime che agiscono in senso contrario.
9. [ S. c. 2 ]. Le condizioni delle varie persone prese singolarmente sono infinite, ma prese in generale possono venire ridotte a un numero determinato: come è evidente nella medicina e in tutte le arti operative, che considerano le condizioni dei particolari, nei quali si realizza l'atto.
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