Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se la parentela spirituale impedisca il matrimonio

Pare che la parentela spirituale non impedisca il matrimonio.

Infatti:

1. Il matrimonio non è impedito che da quanto è in contrasto con un bene del matrimonio.

Ma la parentela spirituale non è in contrasto con alcun bene del matrimonio.

Quindi non ne è un impedimento.

2. Un impedimento perpetuo del matrimonio non può coesistere con esso.

Ora, la parentela spirituale talora coesiste col matrimonio, come nota il testo delle Sentenze [ 4,42,2 ]: come quando uno battezza il proprio figlio in caso di necessità; poiché allora acquista una parentela spirituale con la propria moglie, e tuttavia non si ha separazione.

Perciò la parentela spirituale non impedisce il matrimonio.

3. Un'unione spirituale non si comunica alla carne.

Ma il matrimonio è un'unione carnale.

Essendo quindi la parentela spirituale nell'ordine dello spirito, non può diventare un impedimento al matrimonio.

4. Cose tra loro contrarie non hanno i medesimi effetti.

Ora, la parentela spirituale è contraria alla disparità di culto, essendo « un'affinità derivante dal conferimento dei sacramenti, o dall'intenzione di conferirli » [ Raimondo, Summa 4,7,1 ], mentre la disparità di culto consiste in una carenza di sacramenti, come si è visto sopra [ In 4 Sent., d. 39, a. 1, ad 5 ].

Essendo dunque la disparità di culto un impedimento matrimoniale, sembra che non possa esserlo la parentela spirituale.

In contrario:

1. Più un legame è sacro, più va rispettato.

Ma un legame spirituale è più sacro di un legame corporale.

Ora, dal momento che il legame di parentela corporale impedisce il matrimonio, sembra che lo stesso effetto vada attribuito anche alla parentela spirituale.

2. Nel matrimonio l'unione delle anime è superiore a quella dei corpi: poiché la precede.

Perciò la parentela spirituale può impedire il matrimonio più di quella carnale.

Dimostrazione:

Come con la generazione carnale l'uomo riceve la vita naturale, così con i sacramenti riceve la vita spirituale.

Come quindi è naturale per l'uomo, in quanto è una certa entità della natura, il vincolo di consanguineità derivante dalla generazione carnale, così in quanto è membro della Chiesa gli è quasi naturale il vincolo che deriva dal ricevere i sacramenti.

Come quindi impedisce il matrimonio la parentela carnale, così per legge ecclesiastica [ Decr. di Graz. 2,30 ] lo impedisce la parentela spirituale.

A proposito però di questa parentela spirituale bisogna distinguere: poiché essa può precedere il matrimonio o seguirlo.

Se lo precede impedisce di contrarlo, e lo dirime se venisse contratto.

Se invece lo segue, allora non dirime il vincolo matrimoniale: però rispetto all'atto coniugale bisogna ancora distinguere.

Perché o la parentela spirituale interviene per causa di necessità, come quando il padre battezza il proprio figlio in pericolo di morte; e allora non impedisce l'atto matrimoniale a nessuna delle due parti.

- Oppure interviene fuori del caso di necessità, ma per ignoranza.

E allora, se chi ne ha preso l'iniziativa ha usato la debita diligenza, il caso si risolve come quello precedente; se invece uno lo ha fatto di proposito, fuori del caso di necessità, allora il coniuge responsabile perde il diritto di chiedere il debito coniugale; però è tenuto a renderlo, poiché l'altro non deve riportare un danno per colpa sua.

Analisi delle obiezioni:

1. Sebbene la parentela spirituale non impedisca nessuno dei beni principali del matrimonio, tuttavia ne impedisce qualcuno dei secondari, cioè l'espansione dell'amicizia.

Poiché la parentela spirituale è di per sé un motivo sufficiente di amicizia.

Per cui col matrimonio vanno ricercate la familiarità e l'amicizia presso altre persone.

2. Il matrimonio è un vincolo perpetuo, e quindi nessun impedimento successivo può dirimerlo.

E così talora capita la coesistenza del matrimonio con un suo impedimento; ma ciò non avviene se l'impedimento è antecedente.

3. Nel matrimonio c'è un'unione non soltanto corporale, ma anche spirituale.

Per cui una parentela spirituale ne è un impedimento, senza che la parentela suddetta si trasformi in parentela carnale.

4. Nulla impedisce che due contrari siano incompatibili con un'identica cosa: come la misura maggiore e la minore si contrappongono entrambe a quella uguale.

Ed è così che la disparità di culto e la parentela spirituale sono incompatibili col matrimonio: poiché in un caso è eccessiva la distanza, nell'altro è eccessiva l'affinità.

E così entrambe ne sono un impedimento.

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