Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto dell'adulterio

Pare che sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto dell'adulterio.

Infatti:

1. La legge divina comanda di lapidare le donne adultere [ Gv 8,5 ].

Ora, chi adempie la legge divina non pecca.

Quindi neppure pecca chi uccide la propria moglie, se essa è adultera.

2. Ciò che è permesso dalla legge è permesso a colui che da essa ne riceve l'incarico.

Ora, la legge permette di uccidere l'adultera come qualsiasi persona rea di morte.

Poiché dunque la legge [ Dig. 48,5,39 ] incarica il marito di uccidere la moglie sorpresa in flagrante adulterio, sembra che egli possa ucciderla.

3. Il marito ha sulla moglie adultera un potere superiore che sul suo complice.

Eppure se un marito percuote un chierico sorpreso con la propria moglie non è scomunicato.

Quindi sembra che possa uccidere la propria moglie colta nell' atto dell'adulterio.

4. Un marito è tenuto a correggere la propria moglie.

Ma la correzione esige anche il giusto castigo.

Essendo quindi la morte il giusto castigo dell'adulterio, che è un delitto capitale, sembra che al marito sia lecito uccidere la propria moglie adultera.

In contrario:

1. Nel testo delle Sentenze [ 4,37,2 ] si legge: « La Chiesa di Dio, che non è mai tenuta a seguire le leggi del mondo, non ha altra spada che quella spirituale ».

A colui quindi che vuole appartenere alla Chiesa non è lecito servirsi di quella legge che permette l'uxoricidio.

2. Il marito e la moglie vanno giudicati alla pari.

Ora, non è lecito alla moglie uccidere il marito sorpreso in flagrante adulterio.

Quindi neppure al marito è lecito uccidere la moglie.

Dimostrazione:

L'uccisione della propria moglie può avvenire in due modi.

Primo, mediante il ricorso al tribunale civile.

E allora non c'è dubbio che il marito può, senza peccato, accusare davanti al giudice civile la propria moglie adultera, se è mosso dallo zelo per la giustizia e non dal livore della vendetta o dalla passione dell'odio, e chiedere la pena di morte stabilita dalla legge: allo stesso modo in cui è lecito accusare una persona qualsiasi [ rea ] di omicidio o di un altro delitto.

Tale accusa invece non può essere fatta davanti a un tribunale ecclesiastico: poiché la Chiesa non ha la spada materiale, come si legge nelle Sentenze [ cf. s. c. 1 ].

Secondo, uccidendola personalmente, senza ricorrere al tribunale.

E allora ucciderla fuori dell'atto dell'adulterio non è permesso né dalle leggi civili né da quelle della coscienza, per quanto uno sia certo della colpevolezza della donna.

- Invece la legge civile considera lecito che si uccida la moglie sorpresa in flagrante non già facendone un comando, bensì lasciando impunito tale omicidio per la violenza massima della passione che spinge l'uomo in tal caso a uccidere la moglie.

Ma la Chiesa non si sente in ciò legata alle leggi umane, così da giudicare l'uxoricida immune dal reato della pena eterna, o dalle pene da infliggersi da parte del tribunale ecclesiastico, per il [ solo ] fatto che egli non è considerato colpevole dal giudice civile.

Perciò in nessun caso è lecito al marito uccidere la moglie di propria autorità.

Analisi delle obiezioni:

1. La legge ha affidato il compito di infliggere quel castigo non a persone private, ma a persone pubbliche appositamente incaricate.

Il marito invece non è giudice della propria moglie.

Quindi non può ucciderla, ma solo accusarla davanti al giudice.

2. La legge civile non concede al marito di uccidere la moglie facendogliene un comando: poiché allora egli non peccherebbe, come non pecca il boia che uccide il brigante condannato a morte.

Piuttosto tollera la cosa, lasciandolo impunito.

Anzi, la legge ha posto certe condizioni, adatte a trattenere l'uomo dall'uxoricidio.

3. Ciò non dimostra che la cosa sia lecita in senso assoluto, ma solo che lascia immuni da un dato castigo, qual è appunto la scomunica.

4. Ci sono due tipi di società: quella domestica, costituita dalla famiglia, e quella politica, costituita dalla città o dal regno.

Ora, chi è a capo di quest'ultima, come il re o il giudice, ha il potere di infliggere castighi atti sia a correggere che a eliminare le persone, per epurare la società di cui è incaricato.

Chi invece presiede al primo tipo di società, cioè il padre di famiglia, non può infliggere che dei castighi correzionali, i quali mirano esclusivamente all'emendamento del colpevole.

Ora, la pena di morte passa questi limiti.

Perciò il marito, che ha sulla moglie un dominio di questo genere, non ha il potere di ucciderla, ma solo di castigarla in altre maniere.

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