Supplemento alla III parte |
Pare che l'uxoricidio non sia un impedimento matrimoniale.
1. L'adulterio si oppone più direttamente al matrimonio dell'omicidio.
Ma l'adulterio non è un impedimento per il matrimonio.
Quindi non lo è neppure l'uxoricidio.
2. È un peccato più grave uccidere la propria madre che uccidere la moglie: poiché non è mai lecito percuotere la madre, mentre è lecito percuotere la moglie.
Ma il matricidio non impedisce il matrimonio.
Quindi neppure l'uxoricidio.
3. Chi per l'adulterio uccide la moglie di un altro pecca più gravemente di chi uccide per questo la propria moglie: poiché ha un minore incentivo passionale, e non ha direttamente il dovere della correzione.
Eppure chi uccide la moglie di un altro non contrae un impedimento matrimoniale.
Quindi neppure chi uccide la propria moglie.
4. Togliendo la causa si elimina anche l'effetto.
Ora, il peccato di omicidio si può togliere con la penitenza.
Quindi anche l'impedimento matrimoniale che ne deriva.
Dopo che ha fatto penitenza sembra quindi che all'uxoricida sia concesso di contrarre matrimonio.
1. Nei Canoni [ Decr. di Graz. 2,33,2,5 ] si legge: « Gli uccisori delle proprie mogli devono farne penitenza, ed essere esclusi per sempre dal matrimonio ».
2. Uno deve essere punito in ciò in cui pecca [ Sap 11,17 ].
Ma l'uxoricida pecca contro il matrimonio.
Quindi deve essere punito con la privazione di esso.
Per legge ecclesiastica l'uxoricidio è un impedimento matrimoniale [ Decr. di Graz. 2,31,1,5; 2,33,2,5 ].
Però in certi casi è un impedimento che impedisce di contrarre il matrimonio ma non dirime quello contratto: quando cioè il marito ha ucciso la moglie per adulterio, oppure per odio verso di essa.
Tuttavia, quando si teme per la sua continenza, la Chiesa può dispensarlo, concedendogli di sposarsi lecitamente.
Talora invece l'impedimento rende nullo anche il matrimonio contratto: come quando uno uccide la moglie per sposarne un'altra con la quale commette adulterio.
Allora egli è reso del tutto inabile a tale matrimonio, per cui se sposa tale donna, il matrimonio va considerato nullo.
Tuttavia l'uxoricida non diviene del tutto inabile a sposarsi con altre donne.
Se quindi si sposa con un'altra, sebbene pecchi disobbedendo a una disposizione della Chiesa, tuttavia il matrimonio non va per questo considerato nullo.
1. L'omicidio e l'adulterio in certi casi sono impedimenti dirimenti del matrimonio: e lo abbiamo visto qui [ Sent., 4, d. 37, c. 2 ] a proposito dell'uxoricidio, e prima ancora [ Sent., 4, d. 35, c. 4 ] a proposito dell'adulterio.
Però si può anche notare che l'uxoricidio è contro l'essenza del matrimonio, mentre l'adulterio è contro la fedeltà coniugale.
Quindi l'adulterio non è più incompatibile col matrimonio dell'uxoricidio.
Perciò l'argomento parte da un falso presupposto.
2. Assolutamente parlando è un peccato più grave uccidere la madre che uccidere la moglie, ed è maggiormente contro natura: poiché l'uomo ha un rispetto naturale per sua madre.
Egli perciò è meno incline a uccidere la madre, e più portato a uccidere la moglie.
E così per frenare questa propensione la Chiesa interdice il matrimonio agli uxoricidi.
3. L'omicida suddetto non pecca contro il [ proprio ] matrimonio, come fa invece colui che uccide la propria moglie.
Perciò l'argomento non regge.
4. Non è necessario che eliminata la colpa sia condonata ogni pena: come è evidente nel caso dell'irregolarità.
Infatti la penitenza non restituisce la precedente dignità, sebbene possa restituire il precedente stato di grazia, come si è visto [ q. 28, a. 1, ad 3 ].
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