Supplemento alla III parte |
Pare che dopo aver consumato il matrimonio un coniuge possa farsi religioso contro il volere dell'altro.
1. La legge divina deve favorire i beni spirituali più che la legge umana.
Ora, un tempo la legge umana [ Novell. 22,5 ] permetteva ciò.
Quindi a maggior ragione dovrà permetterlo la legge divina.
2. Un bene minore non può impedire un bene maggiore.
Ma lo stato matrimoniale, come risulta dalle parole di S. Paolo [ 1 Cor 7,8.32ss ], è inferiore a quello religioso.
Quindi dal matrimonio uno non può essere impedito di farsi religioso.
3. In qualsiasi religione si attua un matrimonio spirituale.
Ora, è lecito passare da una religione meno gravosa a un'altra più severa.
Perciò da un matrimonio meno gravoso, come è quello carnale, è sempre lecito passare a un matrimonio più severo, ossia a quello della religione, anche contro il volere della moglie.
1. S. Paolo [ 1 Cor 7,5 ] afferma che gli sposi non devono neppure dedicarsi temporaneamente alla preghiera astenendosi dal matrimonio, senza il mutuo consenso.
2. Nessuno può fare lecitamente ciò che pregiudica i diritti di un altro, contro il volere di quest'ultimo.
Ma i voti religiosi emessi da uno dei coniugi pregiudicano i diritti dell'altro: poiché l'uno ha potestà sul corpo dell'altro [ 1 Cor 7,4 ].
Perciò un coniuge non può emettere i voti religiosi senza il benestare della comparte.
Nessuno può offrire a Dio ciò che appartiene ad altri.
Poiché dunque col matrimonio consumato il marito cede il proprio corpo alla moglie, senza il suo consenso egli non può più offrire se stesso a Dio col voto di castità.
1. La legge umana considera il matrimonio solo come compito naturale.
Invece la legge divina lo considera come sacramento, e da questo lato esso è del tutto indivisibile.
Perciò l'argomento non regge.
2. È del tutto normale che un bene maggiore possa essere impedito da un bene minore ad esso contrario: come anche il bene è impedito dal male.
3. Il matrimonio [ spirituale ] che viene contratto in qualsiasi ordine religioso è sempre con la medesima persona, cioè con Cristo, verso il quale tuttavia uno si obbliga di più o di meno a seconda delle varie regole.
Invece il matrimonio carnale e quello dei voti religiosi non vengono contratti con la medesima persona.
Quindi il paragone non regge.
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