Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se prima di consumare il matrimonio uno dei coniugi possa farsi religioso senza il consenso dell'altro

Pare che non lo possa.

Infatti:

1. L'indissolubilità è propria del matrimonio come sacramento, cioè in quanto sta a significare l'unione permanente di Cristo con la Chiesa [ Ef 5,32 ].

Ora, prima del rapporto sessuale il matrimonio contratto come impegno immediato è un vero sacramento.

Quindi non può essere rescisso per il fatto che uno dei coniugi si fa religioso.

2. Con il consenso matrimoniale debitamente espresso i coniugi cedono reciprocamente il dominio sul proprio corpo.

Quindi subito dopo l'uno può chiedere il debito coniugale, e l'altro è tenuto a renderlo.

Così dunque uno non può passare alla vita religiosa senza il benestare dell'altro.

3. Nel Vangelo [ Mt 19,6 ] si legge: « L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto ».

Ma l'unione che precede l'atto matrimoniale è opera di Dio.

Quindi essa non può essere distrutta per volontà dell'uomo.

In contrario:

Secondo S. Girolamo [ Adv. Iovin. 1,26 ], il Signore chiamò S. Giovanni mentre questi celebrava il suo festino di nozze.

Dimostrazione:

Prima dell'atto matrimoniale esiste tra i coniugi il solo vincolo spirituale; dopo invece nasce anche quello carnale.

Come quindi il matrimonio consumato si scioglie con la morte corporale, così quello non consumato può essere sciolto con l'ingresso nella vita religiosa: poiché la professione religiosa è una specie di morte spirituale, con la quale si muore al mondo e si vive per Dio.

Analisi delle obiezioni:

1. Prima della consumazione il matrimonio è il simbolo dell'unione esistente tra Cristo e l'anima in grazia, unione che può essere spezzata dalla disposizione spirituale contraria, cioè dal peccato.

Invece dopo l'atto coniugale è il simbolo dell'unione tra Cristo e la Chiesa mediante l'assunzione della natura umana nell'unità della persona, unione che è del tutto indissolubile.

2. Prima dell'atto coniugale il trasferimento del proprio corpo sotto il dominio altrui non è assoluto, ma condizionato: cioè a meno che nel frattempo uno dei coniugi non passi a uno stato di vita migliore.

Invece con l'atto coniugale il passaggio ha il suo compimento: perché così entrambi entrano fisicamente in possesso del dominio ad essi ceduto.

Quindi prima dell'atto matrimoniale non c'è l'obbligo di rendere subito il debito coniugale dopo il consenso del matrimonio, ma si concede di attendere due mesi [ Decretales 3,32,7 ], e ciò per tre motivi.

Primo, per riflettere sulla possibilità di farsi religiosi.

Secondo, per preparare l'occorrente per la solennità delle nozze.

Terzo, perché il marito non disprezzi la moglie, non avendola sospirata nella dilazione [ Decr. di Graz. 2,27,2,39 ].

3. L'unione che precede l'atto matrimoniale è perfetta nel suo essere primo, ma non è completa nel suo atto secondo, che è l'operazione, ed è simile a una presa di possesso materiale.

Per questo tale unione non ha un'indissolubilità assoluta.

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