Supplemento alla III parte |
Pare che una donna non possa risposarsi dopo che il marito è entrato in religione senza avere consumato il matrimonio.
1. Ciò che è compatibile col matrimonio non rompe il vincolo coniugale.
Ora, tra due coniugi che entrano entrambi in religione il vincolo matrimoniale sussiste.
Quindi per il fatto che uno di essi entra in religione, l'altro non viene sciolto dal vincolo coniugale.
Ora, fino a che si ha un vincolo matrimoniale con una persona non è possibile sposarne un'altra.
Quindi, ecc.
2. Chi abbraccia la vita religiosa può anche tornare al secolo prima della professione.
Se quindi la donna potesse risposarsi quando il marito abbraccia la vita religiosa, anche questi ritornando al secolo potrebbe risposarsi con un'altra.
Il che è assurdo.
3. Secondo una nuova decretale [ Sexti Decretal. 3,14,2 ], nessuna professione può essere valida se viene emessa prima di un anno [ di noviziato ].
Se quindi uno dopo una tale professione torna a casa, la moglie è tenuta a riceverlo.
Perciò né l'entrata del marito nella vita religiosa, né i suoi voti, permettono alla moglie di risposarsi con un altro.
Nessuno può obbligare un altro alle pratiche della perfezione.
Ma la continenza è tra queste pratiche.
Quindi la donna non può essere costretta alla continenza per il fatto che suo marito abbraccia la vita religiosa.
Quindi può risposarsi.
Come scioglie il vincolo del matrimonio la morte corporale del marito, per cui la donna, secondo S. Paolo [ 1 Cor 7,9 ], può sposare chi vuole, così dopo la morte spirituale di lui mediante l'entrata nella vita religiosa la donna può risposarsi con chi vuole.
1. Quando entrambi i coniugi fanno voto di castità, nessuno dei due rinunzia al vincolo coniugale, il quale sussiste.
Quando invece fa tale voto un coniuge soltanto, allora per parte sua egli rinuncia al vincolo coniugale.
Quindi anche l'altro è sciolto da tale vincolo.
2. Chi abbraccia la vita religiosa non si considera morto al secolo fino a che non emette la professione.
Perciò la moglie è tenuta ad attenderlo fino a quel momento.
3. La professione emessa prima del tempo determinato va considerata come i voti semplici.
Come quindi dopo che il marito ha emesso i voti semplici la donna non è tenuta a rendere il debito coniugale, e tuttavia non ha la facoltà di risposarsi con un altro, così anche in questo caso.
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