Supplemento alla III parte |
Pare che avere una concubina non sia contro la legge naturale.
1. Le cerimonie legali non erano di legge naturale.
Ora, negli Atti degli Apostoli [ At 15,29 ] il divieto della fornicazione è inserito tra le cerimonie legali imposte temporaneamente ai convertiti dal paganesimo.
Perciò la fornicazione semplice, a cui si riduce il concubinaggio, non è contro la legge naturale.
2. Il diritto positivo, come scrive Cicerone [ De invent. 2,53 ], deriva dal diritto naturale.
Ma secondo il diritto positivo la fornicazione semplice non è proibita; anzi, secondo le antiche leggi le donne degne di castigo erano condannate al postribolo.
Quindi il concubinaggio non è contro la legge naturale.
3. La legge naturale non proibisce che si possa dare temporaneamente e con delle restrizioni ciò che si può dare in modo assoluto.
Ma una donna nubile può dare in perpetuo a un uomo nelle sue stesse condizioni il dominio sul proprio corpo, così che se ne possa servire lecitamente quando vuole.
Quindi non è contro la legge naturale concedere tale potere sul proprio corpo temporaneamente.
4. Chi si serve come vuole di ciò che gli appartiene non fa ingiuria a nessuno.
Ora, la schiava appartiene al padrone.
Perciò se questi se ne serve a piacimento non fa torto a nessuno.
Quindi il concubinato non è contro natura.
5. Ciascuno può dare ad altri ciò che è suo.
Ma la moglie ha il dominio sul corpo del marito, come dice S. Paolo [ 1 Cor 7,4 ].
Se quindi la moglie acconsente, il marito può unirsi con un'altra donna senza peccato.
1. Secondo tutte le leggi i figli nati da una concubina sono disonorati.
Ma ciò non avverrebbe se l'unione da cui essi derivano non fosse turpe per natura.
Quindi il concubinato è contro la legge naturale.
2. Il matrimonio non potrebbe essere un'istituzione naturale se l'uomo potesse unirsi a una donna fuori del matrimonio senza violare una legge di natura.
Ora, il matrimonio è un'istituzione naturale.
Perciò avere una concubina è contro la legge naturale.
È da considerarsi contraria alla legge naturale quell'azione che non è conveniente al debito fine, sia perché non è ad esso ordinata dall'agente, sia perché è di per sé incompatibile con esso.
Ora, il fine che la natura persegue nel rapporto sessuale è la procreazione e l'educazione della prole: e affinché si cercasse tale bene, al rapporto sessuale essa aggiunse il piacere, come dice Costantino [ Africano, De coitu, inizio ].
Perciò chiunque si serve del rapporto sessuale per il piacere che vi si trova senza indirizzarlo al fine inteso dalla natura, agisce contro la natura: e lo stesso si dica di quel rapporto che non può essere ordinato a quel fine come si conviene.
E poiché le cose vengono denominate per lo più dal fine, essendone questo l'aspetto migliore, così il matrimonio prese il nome dal bene della prole, che ne è lo scopo principale; invece il termine concubina esprime solo il rapporto sessuale, poiché nel concubinaggio il rapporto è cercato per se stesso.
E anche se uno in tale rapporto cerca la prole, tuttavia tale atto non è conveniente al bene di questa, il quale non implica solo la procreazione, da cui la prole riceve l'esistenza, ma anche l'educazione e l'istruzione, che le procurano il nutrimento e la formazione da parte dei genitori: poiché, secondo il Filosofo [ Ethic. 8,12 ], sono questi i tre doveri dei genitori verso i figli.
Siccome dunque l'educazione e l'istruzione dovute alla prole si estendono a un lungo periodo di tempo, così la legge naturale esige che il padre e la madre convivano a lungo, per attendere insieme ad allevare la prole.
Per cui gli uccelli che allevano insieme i loro piccoli non rompono l'unione che era iniziata con l'accoppiamento prima che questi siano adulti.
Ora, tale obbligo di convivenza tra la donna e l'uomo è l'effetto proprio del matrimonio.
Perciò l'unione con una donna che non è la propria moglie, cioè con una donna concubina, è contro la legge naturale.
1. Presso i pagani la legge naturale era offuscata in molti punti.
E così essi non ritenevano peccaminoso l'uso di una concubina, ma consideravano lecito abbandonarsi ogni tanto alla fornicazione: come facevano per le altre cose contrarie alle leggi cerimoniali dei Giudei, sebbene queste non fossero contro natura.
Per questo gli Apostoli inserirono il divieto della fornicazione tra quei precetti cerimoniali, a motivo della differenza esistente su questi due punti fra i Giudei e i gentili.
2. La legge suddetta derivò non dall'istinto della legge naturale, ma dal suddetto offuscamento [ ad 1 ], in cui i pagani caddero per non aver reso a Dio la gloria dovuta, come scrive S. Paolo [ Rm 1,21 ].
Perciò col prevalere della religione cristiana quella legge fu estirpata.
3. In certi campi, come non c'è inconveniente alcuno nel cedere ad altri in modo assoluto ciò che è di nostra proprietà, così non ce n'è neppure nel darlo temporaneamente: cosicché nessuna di tali donazioni è contro natura.
Non è però così nel nostro caso.
Perciò il paragone non regge.
4. L'ingiuria è il contrario della giustizia.
Ora, la legge naturale non proibisce soltanto l'ingiustizia, ma anche tutto ciò che è contrario a qualsiasi virtù [ Ethic. 5,1 ].
È contro la legge naturale, ad es., che uno mangi senza moderazione, sebbene chi agisce così non faccia torto ad alcuno, mangiando del suo.
- Inoltre, sebbene la schiava appartenga al padrone rispetto al servizio, non gli appartiene però rispetto all'atto sessuale.
C'è poi modo e modo di servirci di quanto ci appartiene.
- E ancora, il concubinario fa ingiuria alla prole nascitura, inquantoché l'unione suddetta non provvede sufficientemente al suo bene, come si è spiegato [ nel corpo ].
5. La moglie ha il dominio sul corpo del marito non in maniera assoluta e universale, ma solo in ordine al matrimonio.
Essa quindi non può cedere a un'altra il corpo del marito contro il bene del matrimonio.
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