Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se un tempo la poligamia potesse essere lecita

Pare che la poligamia non sia mai potuta essere lecita.

Infatti:

1. Secondo il Filosofo [ Ethic. 5,7 ] « la legge naturale ha sempre e dovunque il medesimo vigore ».

Ma la poligamia, come si è dimostrato [ a. prec. ], è proibita dalla legge naturale.

Come quindi non è lecita adesso, così non lo è stata mai.

2. Se un tempo essa era permessa, ciò sarà dovuto o al fatto che era lecita per se stessa, oppure a una dispensa.

Nel primo caso essa sarebbe lecita anche adesso.

Il secondo caso poi non è ammissibile.

Poiché, come scrive S. Agostino [ Contra Faustum 26,3 ], « essendo Dio il creatore della natura, non compie nulla contro le tendenze che egli stesso vi ha inserito ».

Ora, avendo Dio inserito nella nostra natura la tendenza alla monogamia, sembra che in questo campo egli non possa mai aver dispensato.

3. Se una cosa diviene lecita per una dispensa, non è permessa che alle persone dispensate.

Ma non si legge in alcun luogo della Scrittura che sia stata data una dispensa generale.

Poiché dunque nell'antico Testamento tutti quelli che volevano prendevano più mogli, senza essere per questo rimproverati dalla legge o dai profeti, non sembra che ciò fosse lecito per una dispensa.

4. Dove esiste un identico motivo per dispensare deve intervenire la medesima dispensa.

Ora, non può trovarsi altro motivo in tale dispensa che la moltiplicazione dei figli per il culto di Dio.

Ma questa è necessaria anche adesso.

Quindi tale dispensa dovrebbe durare tuttora; tanto più che in nessun luogo si legge che sia stata revocata.

5. Nel dare una dispensa non si deve sacrificare un bene maggiore per uno minore.

Ora, la fedeltà e il sacramento, che risultano compromessi nella poligamia, sono beni superiori alla moltiplicazione della prole.

Perciò non si sarebbe dovuta dare quella dispensa in vista di tale moltiplicazione.

In contrario:

1. Secondo S. Paolo [ Gal 3,19 ] « la legge fu data in vista delle trasgressioni », cioè per proibirle.

Ma l'antica legge accenna alla poligamia senza proibirla, come è evidente in quel passo del Deuteronomio [ Dt 21,15 ]: « Se un uomo ha due mogli », ecc.

Quindi i poligami non erano trasgressori.

Quindi ciò era lecito.

2. La stessa cosa risulta dall'esempio dei santi Patriarchi, molti dei quali si legge che avevano più mogli, pur essendo accettissimi a Dio: come Giacobbe [ Gen 29,16ss; Gen 35,23ss ], Davide [ 2 Sam 5,13 ] e molti altri.

Un tempo quindi ciò era lecito.

Dimostrazione:

Come risulta da quanto abbiamo detto [ a. prec. ], la poligamia è contro la legge naturale, ma non contro i precetti primari, bensì contro i secondari, che derivano dai primi come conclusioni.

Ora, dovendo gli atti umani variare secondo le diverse condizioni della persona, del tempo e delle altre circostanze, le suddette conclusioni non derivano dai precetti primari della legge naturale così da essere efficaci sempre, bensì nella maggior parte dei casi: e ciò avviene per tutta la morale, come dimostra Aristotele [ Ethic. 1, cc. 3,7 ].

Quando dunque l'efficacia di quelle norme viene a mancare, è lecito trascurarle.

E poiché non è facile determinare tali variazioni, si riserva all'autorità che dà vigore alla legge la facoltà di permetterne l'esenzione nei casi in cui essa non ha motivo di estendersi.

E tale permesso prende il nome di dispensa.

Ora, la legge che comanda la monogamia non è di istituzione umana, ma divina: e non fu mai data a parole o per iscritto, ma è impressa nei cuori, come anche le altre che in qualsiasi modo appartengono alla legge naturale.

E così in questo caso la dispensa poteva venire soltanto da Dio, mediante un'ispirazione interiore.

La quale ispirazione fu fatta principalmente ai santi Patriarchi, e mediante il loro esempio fu comunicata agli altri, nel tempo in cui bisognava omettere quel precetto naturale per accrescere il numero dei figli da educare al culto di Dio.

Il fine principale infatti nella pratica va sempre preferito a quello secondario.

Essendo quindi il bene della prole il fine principale del matrimonio, quando la moltiplicazione di essa era necessaria bisognò trascurare per un certo tempo la menomazione che poteva compromettere i fini secondari; ai quali, come si è visto [ a. prec. ], è ordinato il precetto contro la poligamia.

Analisi delle obiezioni:

1. La legge naturale di per sé ha sempre e dovunque il medesimo vigore.

Ma accidentalmente, per qualche impedimento, può talora alterarsi in qualche luogo: e il Filosofo [ Ethic. 5,7 ] lo spiega portando l'esempio di altre realtà naturali.

Sempre e dovunque infatti la destra è per natura più valida della sinistra, ma per una qualche accidentalità può capitare che uno sia ambidestro, essendo la nostra natura variabile.

E lo stesso avviene per il diritto naturale, come dice appunto il Filosofo [ ib. ].

2. È detto in una Decretale [ 4,19,8 ] che « non fu mai lecito avere più mogli senza una dispensa ottenuta per ispirazione divina ».

Tuttavia tale dispensa non è data in contrasto con le tendenze che Dio ha inserito nella natura, ma indipendentemente da esse: poiché tali tendenze, come si è visto [ nel corpo ], non sono ordinate ad attuarsi sempre, ma nella maggioranza dei casi; come non è contro natura un fatto di ordine fisico che avviene miracolosamente, al di là delle leggi ordinarie.

3. Quale è la legge, tale deve esserne la dispensa.

Ora, la legge naturale non è stata promulgata per iscritto, ma impressa nei cuori: quindi la dispensa dalle sue norme non andava fatta per iscritto, ma attraverso un'ispirazione interiore.

4. Con la venuta di Cristo è iniziato il tempo della pienezza della sua grazia, mediante la quale il culto di Dio è stato portato a tutte le genti con una propagazione di ordine spirituale.

Perciò non sussiste il motivo della dispensa esistente prima di Cristo, quando il culto di Dio veniva diffuso e conservato mediante la propagazione carnale.

5. Quel bene del matrimonio che è la prole include il proposito di conservare la fede in Dio: poiché la prole è posta tra i beni del matrimonio in quanto viene attesa per essere educata al culto di Dio.

Ora, la fede in Dio è superiore alla fede o fedeltà verso la moglie che è tra i beni del matrimonio, nonché al significato simbolico che appartiene al sacramento, poiché i simboli sono ordinati alla conoscenza della fede.

Perciò non è irragionevole che per il bene della prole si siano in parte sacrificati gli altri beni.

Tuttavia essi non furono eliminati completamente.

Poiché la fedeltà rimaneva in riferimento a più mogli, e in un certo senso si salvava anche il [ simbolismo del ] sacramento.

Sebbene infatti con la poligamia non venga simboleggiata l'unione di Cristo con la Chiesa in quanto una, tuttavia la pluralità delle mogli può significare la distinzione dei gradi gerarchici, i quali esistono non solo nella Chiesa militante, ma anche in quella trionfante.

Quindi quegli antichi matrimoni significavano in qualche modo l'unione di Cristo non solo con la Chiesa militante, come dicono alcuni, ma anche con quella trionfante, nella quale non mancano « mansioni diverse » [ Gv 14,2 ].

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