Regolamento del 20 marzo 1917

Indulgenze plenarie e parziali

A) I membri dell'Unione possono lucrare tutte le indulgenze delle Stazioni delle Chiese di Roma, se nei giorni di dette Stazioni essi visitano con divozione la loro Cappella o qualche Chiesa pubblica, e ivi recitano sette Pater, Ave, Gloria, e, nel caso di indulgenza plenaria, siano confessati e comunicati.

GIORNI nei quali si possono lucrare le indulgenze delle Stazioni delle Chiese di Roma

1. Tutte le Domeniche dell'Avvento.

2. Tutti i mercoledì, venerdì e Sabati delle quattro Tempora.

3. Nella festa del Santo Natale, in cui si possono lucrare tre volte, cioè la prima nella Messa che si canta di notte, la seconda nell'aurora, la terza nel giorno stesso.

4. Nella festa di S. Stefano Protomartire.

5. Nella festa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.

6. Nella festa dei Santi Innocenti.

7. Nella festa della Circoncisione di Nostro Signore Gesù Cristo.

8. Nella festa dell'Epifania.

9. Nella Domenica di Settuagesima.

10. Nella Domenica di Sessagesima.

11. Nella Domenica di Quinquagesima.

12. In tutti i giorni di Quaresima, cominciando dal mercoledì delle Ceneri, fino alla Domenica in Albis inclusa.

13. Nella festa di S. Marco Evangelista.

14. Nei lunedì, martedì e mercoledì delle Rogazioni.

15. Nella festa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.

16. Nella vigilia della Pentecoste.

17. Nella Domenica di Pentecoste e nei giorni immediatamente seguenti, sino al sabato incluso.

B) I membri dell'Unione che, per quaranta giorni dopo gli Esercizi spirituali, recitino qualche preghiera per ottenere la perseveranza, possono ottenere una indulgenza di duecento giorni per ogni giorno, e, se confessati e comunicati entro i quaranta giorni, possono lucrare un'indulgenza plenaria.

Indice