Regolamento del 20 marzo 1917

Indulgenze parziali

A) I membri dell'Unione possono lucrare un'indulgenza di sette anni e di sette quarantene:

1. Ascoltando divotamente la S. Messa nei giorni feriali.

2. Facendo con diligenza l'esame di coscienza, la sera, prima di andare a riposo.

3. Pigliando parte alle riunioni pubbliche e private dell'Associazione.

4. Pigliando parte ai Divini Uffici ordinati dall'Unione in suffragio dei membri della medesima o di altri fedeli defunti.
5. Visitando poveri infermi o carcerati.

6. Riconciliando nemici.

7. Pregando per gli infermi o per i defunti.

8. Accompagnando alla sepoltura ecclesiastica i membri dell'Unione, ovvero altri fedeli.

B) I membri dell'Unione possono lucrare trecento giorni di indulgenza recitando la Salve Regina, oppure l'atto di consacrazione di S. Giovanni Berchmans o di S. Francesco di Sales.

C) I membri dell'Unione possono lucrare trecento giorni di indulgenza una volta sola per la recita dell'Orazione Domenicale, della Salutazione Angelica e del Gloria Patri, quando pigliano parte a un Pellegrinaggio promosso dalla Società della Gioventù Cattolica Italiana, ovvero dall'Unione o da un Circolo Cattolico Federato.

D) I membri dell'Unione possono lucrare cinquanta giorni di indulgenza per ogni opera buona fatta allo scopo di promuovere la santificazione del giorno festivo.

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