Regolamento del 20 marzo 1917 |
Art. 18. I Soci Effettivi, contraendo matrimonio, ovvero oltrepassato il 40° anno di età, diventano Soci Anziani.
Art. 19. i Soci Anziani hanno gli stessi doveri dei Soci Effettivi, con la differenza che gli Anziani non sono obbligati alla funzione del sabato e sono liberi nella scelta dell'ora e della chiesa per la funzione della Domenica mattina.
I Soci Anziani hanno obbligo di partecipare alle due funzioni mensili del primo giovedì e del primo venerdì di ogni mese, a un Ritiro ogni due mesi, agli esercizi spirituali una volta all'anno e alle adunanze generali dell'Unione.
Art. 20. Ai Soci Anziani si consigliano e si raccomandano le opere seguenti:
a) Aiutare e procurare aiuti per sostenere le spese dell'Unione;
b) Pigliar parte ai pellegrinaggi dell'Unione e intervenire ogni anno all'adunanza famigliare,
c) Condurre all'Unione i propri figli che abbiano l'età richiesta, e far conoscere alla Direzione le gioie e i lutti della propria famiglia.
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