Regolamento del 20 marzo 1917

9. Soci Anziani

Art. 18. I Soci Effettivi, contraendo matrimonio, ovvero oltrepassato il 40° anno di età, diventano Soci Anziani.

Art. 19. i Soci Anziani hanno gli stessi doveri dei Soci Effettivi, con la differenza che gli Anziani non sono obbligati alla funzione del sabato e sono liberi nella scelta dell'ora e della chiesa per la funzione della Domenica mattina.

I Soci Anziani hanno obbligo di partecipare alle due funzioni mensili del primo giovedì e del primo venerdì di ogni mese, a un Ritiro ogni due mesi, agli esercizi spirituali una volta all'anno e alle adunanze generali dell'Unione.

Art. 20. Ai Soci Anziani si consigliano e si raccomandano le opere seguenti:

a) Aiutare e procurare aiuti per sostenere le spese dell'Unione;

b) Pigliar parte ai pellegrinaggi dell'Unione e intervenire ogni anno all'adunanza famigliare,

c) Condurre all'Unione i propri figli che abbiano l'età richiesta, e far conoscere alla Direzione le gioie e i lutti della propria famiglia.

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