Regolamento del 20 marzo 1917

10. Zelatori e Ascritti

Art. 21. I Fedeli animati dal desiderio di lavorare alla santificazione propria, alla riparazione delle offese fatte a Dio, al bene spirituale del prossimo, e disposti a coadiuvare i soci, specialmente con la preghiera, possono essere o Zelatori o Ascritti dell'Unione.

Art. 22. Gli Zelatori hanno i doveri seguenti:

a) Praticare ogni giorno la « Divozione a Gesù crocifisso » e adoperarsi per farla conoscere e praticare nelle famiglie;

b) Fare la SS. Comunione almeno una volta al mese, possibilmente il primo venerdì o la prima Domenica,e indurre altri a tale pratica;

c) Portare indosso un Crocifisso e una medaglia della SS. Vergine.

Gli Ascritti hanno il dovere di praticare ogni giorno la « Divozione a Gesù Crocifisso ».

Art. 23 È lasciato alla libertà degli Zelatori e degli Ascritti il fare o no una offerta nell'atto dell'iscrizione.

Gli Zelatori e gli Ascritti che contribuiscono con oblazioni allo sviluppo dell'Unione e alla diffusione della « Divozione a Gesù Crocifisso » sono elencati nell'Albo dei Benefattori.

Art. 24. Gli Zelatori e gli Ascritti possono partecipare alla vita dell'Unione per mezzo delle relazioni scritte o stampate, con assistere alle adunanze annuali, alla funzione della prima Domenica di ogni mese ( S. Messa, Predica, SS, Comunione, Benedizione ) ovvero, se lontani dalla sede o impediti, unendosi in spirito nel compiere gli stessi esercizi di pietà.

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