Regolamento del 20 marzo 1917 |
Art. 25. I giovani che desiderano essere soci Ex-alunni, Aspiranti, Aspiranti Ammissibili o Effettivi, devono farne domanda alla Direzione con la promessa di osservarne fedelmente gli statuti.
La domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 26. La Direzione, dopo aver preso in esame la domanda, e, trattandosi di Soci Effettivi, dopo essersi riservato un mese per assumere le informazioni che crede necessarie, previa coscienziosa discussione, darà risposta favorevole o no, ovvero rimanderà la decisione ad altro tempo.
Art. 27. Per venire ammessi come Zelatori o come Ascritti dell'Unione, occorre inviare alla Direzione le indicazioni seguenti: Cognome - Nome - Recapito - Categoria ( Zelatore o Zelatrice, Ascritto o Ascritta ) - Promessa di compiere i doveri della categoria scelta.
Art. 28. Nel registro dei Soci si scriverà: Cognome - Nome - Nome del Padre - Cognome e nome della madre - Recapito; in quello degli Zelatori e degli Ascritti si scriverà: Cognome - Nome - Recapito.
Art. 29. I documenti comprovanti i titoli di Soci Ex-alunni, Aspiranti, Zelatori, Ascritti, devono portare la firma del Direttore ed essere consegnati a tempo, sì che gli interessati possano disporsi all'acquisto dell'indulgenza plenaria annessa all'accettazione.
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