Regolamento del 1925

In occasione del fidanzamento

Art. 61. I Catechisti che sono chiamati da Dio allo stato coniugale devono, in occasione del fidanzamento, tenere un contegno cristianamente austero.

Art. 62. Fare in modo da non dover cominciare troppo presto né prolungare soverchiamente le trattative del fidanzamento, e regolarsi in tutto secondo i consigli delle persone che rappresentano Dio.

Art. 63. Evitare, nel fidanzamento e nello sposalizio, tutto ciò che risente di leggerezza, di spirito mondano, o che può essere poco edificante.

Art. 64. In occasione di fidanzamento o di sposalizio, e in altre simili circostanze della vita coniugale, astenersi, nel discorrere con gli altri Catechisti, dall'entrare in particolari o alludere a cose non adatte all'ambiente dell'Unione.

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