Regolamento del 1925 |
Art. 1. Nelle località dove non c'è, l'Unione si può iniziare seguendo le norme contenute in questo capitolo.
Art. 2. Formare un gruppo dei migliori alunni di una o più classi dei Fratelli delle Scuole Cristiane, o di ex-alunni, o anche di altri giovani scelti con molta cura.
Art. 3. Tenere adunanze settimanali secondo il programma indicato al capitolo XV, art. 3.
Art. 4. Far assistere alle funzioni indicate al capitolo XVI, art. 2 e 3.
Art. 5. Procedere, dopo qualche mese di prova, alle elezioni, seguendo le indicazioni del cap. XII.
Art. 6. Inviare la domanda di aggregazione, firmata da tutti i Consiglieri, alla Direzione della Sede Principale in Torino, conforme alle prescrizioni dell' art. 8, capitolo II del Regolamento.
Art. 7. Ammettere - appena ricevuti dalla Sede Principale la risposta alla domanda e il Diploma di aggregazione - a fare la Consacrazione degli Aspiranti quelli che furono eletti Consiglieri e che firmarono la detta domanda.
Art. 8. Attribuire, nella misura possibile, alla piccola Direzione tutte le funzioni della Direzione degli Effettivi e Anziani, finché i giovanetti abbiano raggiunto l'età, le condizioni e le qualità richieste dal Regolamento per essere ammessi alla Consacrazione degli Ammissibili e quindi a quella degli Effettivi.
Art. 9. Tenere in buon ordine l'elenco dei componenti la Sezione, i registri delle presenze, i verbali delle adunanze, i registri degli Zelatori e degli Ascritti della località.
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