Regolamento del 1933 |
Art. 200. - Il Noviziato avrà un Direttore dei Novizi di almeno trentadue anni d'età di cui dieci di Professione.
Art. 201. - Il Direttore dei Novizi sarà nominato per sei anni, con votazione a maggioranza assoluta di tutti i componenti il Consiglio Generalizio, e potrà sempre essere riconfermato.
Art. 202. - Il Direttore dei Novizi dovrà essere ripieno dello Spirito di Dio, conoscitore perfetto della pratica delle Costituzioni e segnalato per prudenza, carità, pietà e religiosa osservanza.
Art. 203. - Il solo Direttore dei Novizi ha il dovere e il diritto di provvedere alla formazione, all'educazione e all'istruzione dei Novizi e dei Postulanti, al quale fine è diretto l'ordinamento del Noviziato, così che non è lecito a veruno d'ingerirvisi, a eccezione del Superiore Generale e suoi Delegati.
Art. 204. - Il Direttore dei Novizi dovrà rivolgersi al Superiore Generale, per avere chi l'aiuti all'esecuzione dell'articolo 31, ma attenderà personalmente al colloquio privato settimanale con ogni Novizio.
Art. 205. - Qualora paia necessario, al Direttore dei Novizi s'aggiungerà un Vice Direttore a lui immediatamente soggetto, in quanto riguarda l'ordinamento e la direzione del Noviziato.
Art. 206. - Il Vice Direttore dei Novizi dovrà aver almeno trent'anni d'età, di cui cinque di Professione e possedere le altre doti e virtù inerenti al suo ufficio.
Art. 207. - Tanto il Direttore dei Novizi quanto il Vice-Direttore, dovranno essere liberi da qualsiasi altro ufficio o carica che possa recare impedimento alla cura e al governo dei Novizi; e per tutto il tempo che durano in carica, non potranno essere rimossi senza un giusto e grave motivo.
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