Regolamento del 1933 |
Art. 208. - Le Costituzioni, di per sé, non obbligano sotto pena di peccato; tuttavia non è esente da colpa il Catechista che le trasgredisca per disprezzo, o nel caso che ne nasca scandalo, oppure quando la trasgressione sia contro i Voti o i precetti di Dio o della S. Chiesa.
Art. 209. - Ogni membro della Congregazione possederà un intero esemplare delle Costituzioni e del "Direttorio", ne leggerà qualche pagina ogni settimana, ne studierà gli articoli principali e i più opposti al suo difetto dominante, ne farà oggetto di meditazioni e di seri esami.
Art. 210. - Le Costituzioni e il "Direttorio" si leggeranno pubblicamente e si spiegheranno nei Ritiri e nelle adunanze settimanali, in modo da commentarne i Capitoli principali due volte l'anno.
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