I Ministeri nella Chiesa

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Parte I - I Ministeri del Lettorato e dell'Accolitato

7. - L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea liturgica.

Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti.

Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo.

Suo impegno, perché al ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la parola di Dio che egli deve trasmettere ( cfr. MQ e Rito dell'istituzione del lettore ).

8. - L'ufficio liturgico dell'accolito è di aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come ministro straordinario, l'Eucaristia.

Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche.

Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con « i deboli e gli infermi » ( cfr. Rito dell'istituzione dell'accolito ) lo stimola a farsi strumento dell'amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti.

Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di acquisire un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti.

9. - L'età conveniente per l'assunzione di questi due ministeri viene stabilita a 21 anni.

Prima di quest'età pare difficile un orientamento stabile della persona e un acquisito rapporto pastorale del candidato con la comunità.

10. - L'accedere a questi ministeri suppone un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità, propria di questi ministeri.

11. - Le Chiese locali, mediante opportune iniziative, aiuteranno chi desidera prepararsi a questi ministeri.

Il discernimento circa l'attitudine e l'avvenuta preparazione spirituale e qualificazione pastorale sarà compito del Vescovo.

Infatti, ogni candidato che intende accedere ai ministeri ne farà domanda al Vescovo « cui spetta l'accettazione » ( MQ, VIII/a ).

Sarà da curare contemporaneamente l'educazione delle comunità a evidenziare e a ricevere questi ministeri, affinché essi non restino un fatto privato dei candidati.

12. - L'istituzione di questi ministeri suppone, pertanto, sempre una vita di comunità molto dinamica: una Chiesa raccolta attorno alla parola di Dio e all'Eucaristia con la costante e viva tensione che la Parola « cresca, e si moltiplichi il numero dei discepoli » ( At 6,7 ) mediante il « ministero dell'Evangelo »; e gli uomini dall'Evangelo raggiunti, possano « offrire se stessi come sacrificio vivo, santo, gradito a Dio » ( Rm 12,1 ).

13. - L'esercizio dei ministeri implica sempre un cammino progressivo, che può approdare in alcuni casi anche al Diaconato e al Presbiterato; tuttavia, si dovrà evitare l'assommarsi di diversi ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio, quale è messa in luce dal Motu proprio Ministeria quaedam.

14. - In ogni caso gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno.

Non deve infatti apparire troppo provvisorio e troppo personale l'esercizio del ministero, che invece ha bisogno di continuità e di consapevole accoglimento da parte dei fedeli.

15. - Il rito di istituzione dei ministeri sia compiuto con il massimo di significazione; si curi cioè la preparazione delle comunità in cui verranno istituiti; per quanto possibile, gli uffici commessi al lettore o all'accolito non vengano facilmente affidati ad altri, con il rischio di estenuare l'obiettiva missione conferita.

16. - I Vescovi avranno cura di riunire periodicamente coloro che sono stati istituiti lettori e accoliti.

È il Vescovo infatti « l'economo della grazia del sommo Sacerdozio » ( Orazione consacrozio in rito bizantino ): come la « Chiesa è nel Vescovo », così ogni ministero converge e si connette con il ministero episcopale.

E la Chiesa è tanto più organica e dinamica quanto più la pluralità dei ministeri si effonde e si esercita in armonica coesione e integrazione pastorale.

17. - Come l'ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità, così il venir meno di queste due condizioni è motivo di sospensione o di esclusione dall'esercizio dei ministeri medesimi.

Spetta al Vescovo o all'Ordinario dispensare temporaneamente o definitivamente, su domanda dell'interessato, dall'esercizio del ministero ricevuto.

È, ugualmente, dovere-diritto del Vescovo dichiarare in ultima istanza escluso dall'eserdzio del ministero chi se ne mostri pubblicamente indegno o per condotta morale o per deviazione dottrinale, nella comunità in cui è inserito.

In ogni caso la capacità e la buona reputazione del soggetto dovranno essere garantite nella forma più comunitaria possibile e con la testimonianza di chi nella comunità rappresenta l'Ordinario ( Parroco o Superiore ).

18. - Per meglio provvedere alle eventuali sospensioni o esclusioni dall'esercizio dei ministeri, questi potrebbero essere conferiti « ad tempus » ( tre o cinque anni ), fermo restando che la facoltà di esercitarli è rinnovabile, senza rinnovare il rito, e che il Vescovo può sempre dichiararne la decadenza per indegnità.

19. - È stato fatto presente il desiderio, largamente diffuso, dei religiosi « fratelli laici », di accedere ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato.

In proposito:

a) sembra da respingere l'orientamento di un'istituzione generale dei due ministeri a tutti i religiosi.

Sarebbe un'inflazione non richiesta dall'effettiva necessità di esercizio, contraria ai motivi che hanno ispirato la riforma del Motu proprio Ministeria quedam;

b) pare più giusto il criterio di istituire coloro che all'interno delle famiglie religiose di fatto espleteranno questi ministeri, come anche coloro che saranno destinati al servizio stabile in comunità ecclesiali.

20. - I ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al Diaconato o al Presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto.

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