Catechismo della Chiesa Cattolica |
2041 I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine di garantire ai fedeli il minimo necessario nello spirito di preghiera e nell'impegno morale, nella crescita dell'amore di Dio e del prossimo: |
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2042 Il primo precetto (« Parteciperai alla Messa la domenica e le altre feste comandate ») chiede ai fedeli di prendere parte alla celebrazione eucaristica ove è convocata la comunità cristiana, nel giorno che ricorda la Risurrezione del Signore.82 |
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Il secondo precetto (« Confesserai i tuoi peccati almeno una volta all'anno ») assicura la preparazione all'Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l'opera di conversione e di perdono del Battesimo.83 Il terzo precetto (« Riceverai umilmente il tuo Creatore almeno a Pasqua ») garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della Liturgia cristiana.84 |
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2043 Il quarto precetto (« Santificherai le feste che ti sono comandate » completa l'osservanza della domenica con la partecipazione alle principali feste liturgiche, in onore dei misteri del Signore, della Vergine e dei Santi.85 |
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Il quinto precetto (« Osserverai il digiuno prescritto e parimenti l'astinenza ») assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui nostri istinti e la libertà di cuore.86 I fedeli hanno anche l'obbligo di sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno in base alle proprie possibilità.87 |
Indice |
82 | Cod. Diritto
Can. 1246-1248; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 881, 1. 2. 4 |
83 | Cod. Diritto
Can. 989; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 719 |
84 | Cod. Diritto
Can. 920; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 708; 881, 3 |
85 | Cod. Diritto
Can. 1246; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 881, 1. 4; 880, 3 |
86 | Cod. Diritto
Can. 1249-1251; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 882 |
87 | Cod. Diritto Can. 222 |