Concilio di Trento |
1 Se qualcuno afferma che la confermazione dei battezzati è una vana cerimonia,185 e non, invece, un vero e proprio sacramento o che un tempo non è stata altro che un tipo di catechesi, per cui quelli che si avvicinavano all'adolescenza rendevano conto della propria fede dinanzi alla chiesa: sia anatema.
2 Se qualcuno afferma che ingiuriano lo Spirito Santo quelli che attribuiscono una certa efficacia al crisma della confermazione: sia anatema.
3 Se qualcuno afferma che il ministro ordinario della confermazione non è solo il vescovo186 ma qualsiasi semplice sacerdote: sia anatema.
Il medesimo sacrosanto concilio, sotto la presidenza degli stessi legati, volendo proseguire la trattazione del problema, già iniziato, della residenza e della riforma, a gloria di Dio e ad incremento della religione cristiana, ha creduto bene stabilire quanto segue, salva sempre in ogni prescrizione l'autorità della sede apostolica.
1 Al governo delle chiese cattedrali non venga assunto se non chi è nato da legittimo matrimonio, ha un'età matura, spicca per serietà di costumi e per la conoscenza delle lettere, conformemente alla costituzione di Alessandro III, che comincia: Cum in cunctis, promulgata nel concilio Lateranense.187
2 Nessuno, qualunque possa essere la sua dignità, il suo grado, o la preminenza, osi ricevere e tenere nello stesso tempo, contro le disposizioni dei sacri canoni,188 più chiese metropolitane o cattedrali, in titolo o in commenda, o sotto qualsiasi altra forma, dovendosi stimare fortunato colui, che abbia in sorte di reggere bene, fruttuosamente e con la salvezza delle anime a lui affidate, una sola chiesa.
Chi poi, contro quanto prescrive il presente decreto, avesse ora più chiese, ne ritenga una sola, quella che preferisce; sia obbligato a lasciare le altre, entro sei mesi, se esse sono a libera disposizione della santa sede, altrimenti, entro un anno.
In caso diverso le stesse chiese ( eccettuata solo quella che è stata ottenuta per ultima ) siano considerate immediatamente vacanti.189
3 I benefici ecclesiastici inferiori, specie quelli che comportano cura d'anime, siano assegnati a persone degne e capaci, che possano risiedere in luogo ed esercitare personalmente la stessa cura, secondo la costituzione di Alessandro III, che comincia: Quia nonnulli, emanata nel concilio lateranense,190 e l'altra di Gregorio X, che inizia: Licet canon, emanata nel concilio generale di Lione.191
Il conferimento o la provvisione fatta in altro modo sia assolutamente nulla e l'ordinario collatore sappia di incorrere nelle pene previste dalla costituzione del concilio generale, che inizia con le parole: Grave nimis.192
4 Chiunque, in futuro, credesse di poter ricevere e ritenere nello stesso tempo più benefici con cura d'anime o altri benefici incompatibili, sia per mezzo di una unione a vita, sia in commenda perpetua, o con qualsiasi altra denominazione o titolo, contro le prescrizioni dei sacri canoni, e specialmente della costituzione di Innocenzo III, che inizia: De multa,193 sia privato, in conformità di quanto prescrive la stessa costituzione ed in forza del presente canone, degli stessi benefici.
5 Gli ordinari locali costringano severamente quelli che hanno più benefici con cura d'anime o altri benefici ecclesiastici incompatibili, a mostrare le proprie dispense e procedano del resto secondo la costituzione di Gregorio X, emanata nel concilio generale di Lione, che comincia: Ordinarii,194 e che questo santo sinodo crede dover rinnovare e di fatto rinnova.
Esso aggiunge inoltre che gli stessi ordinari provvedano senz'altro con la designazione di vicari idonei e l'assegnazione di una congrua parte dei frutti, perché in nessun modo venga trascurata la cura delle anime, e gli stessi benefici non manchino assolutamente del servizio dovuto.
In ciò, non serviranno a nulla né gli appelli, né i privilegi, né le esenzioni di qualsiasi natura, anche con intervento di giudici speciali per impedire queste disposizioni.
6 Le unioni perpetue, fatte negli ultimi quarant'anni, possono essere esaminate dagli ordinari come delegati della sede apostolica e quelle che sono state ottenute con sotterfugi o con inganni siano dichiarate nulle.
Quelle invece che, concesse da quel tempo in poi, hanno ottenuto solo in parte il loro effetto ed anche quelle che saranno fatte in seguito ad istanza di chiunque, salvo il caso di motivi legittimi o comunque ragionevoli - motivi da verificarsi dinanzi all'ordinario locale, convocati gli interessati - si considerino ottenute con sotterfugi, e quindi ( se la sede apostolica non dichiarerà diversamente ), non abbiano nessun valore.
7 I benefici ecclesiastici con cura d'anime, uniti e annessi in perpetuo alle cattedrali, alle collegiate o ad altre chiese e monasteri, benefici, collegi o luoghi pii di qualsiasi tipo, siano visitate ogni anno dagli ordinari locali; essi procureranno con sollecitudine che, con vicari adatti, anche perpetui ( a meno che agli ordinari stessi non sembri opportuno far diversamente per il buon governo delle chiese ), destinando ad essi la terza parte delle rendite o con una porzione maggiore o minore a giudizio degli stessi ordinari, - da prelevarsi sempre da un cespite certo - venga esercitata lodevolmente la cura delle anime.
Ogni appello, ogni privilegio, ogni esenzione, anche con intervento dei giudici e con loro ingiunzione, non avrà nessun effetto.
8 Gli ordinari locali siano tenuti, ogni anno, a visitare con autorità apostolica tutte le chiese in qualsiasi modo esenti195 e a provvedere con gli opportuni rimedi giuridici che quelle bisognose di restauro siano riparate, e non siano affatto private né della cura delle anime, se è annessa ad esse, né degli altri servizi loro dovuti.
Gli appelli, i privilegi, le consuetudini, anche se stabilite da tempo immemorabile, e le ingiunzioni dei giudici sono del tutto esclusi.
9 Quelli che sono stati promossi alle chiese maggiori, ricevano la consacrazione entro il tempo stabilito dal diritto;196 proroghe concesse oltre sei mesi non siano riconosciute ad alcuno.
10 Non è lecito ai capitoli delle chiese, durante la vacanza della sede, concedere ad alcuno, entro un anno dal giorno della medesima, la facoltà di ordinare o le lettere dimissorie o reverende ( come alcuni le chiamano ), sia in base al diritto comune,197 sia in forza di qualsiasi privilegio o consuetudine, a chi non è costretto dall'occasione di un beneficio ecclesiastico ricevuto o da ricevere.
Se accade diversamente, il capitolo che contravviene sia sottoposto all'interdetto ecclesiastico e quelli che sono stati ordinati in questo modo, se hanno ricevuto gli ordini minori, siano esclusi da qualsiasi privilegio clericale, specie nelle questioni criminali; se sono stati costituiti negli ordini maggiori, siano sospesi ipso iure dall'esercizio di essi, a giudizio del prelato che verrà.
11 Le facoltà per essere ordinati da chiunque non saranno valide se non per quelli che hanno una legittima causa, per cui non possono essere ordinati dai propri vescovi; causa che deve essere esposta per iscritto.
Ed in questo caso, non vengano ordinati se non da un vescovo che risieda nella sua diocesi, o da chi ne sia stato delegato, e non senza previo diligente esame.
12 Le facoltà di non promuovere, eccetto i casi espressamente previsti dal diritto,198 valgono solo per un anno.
13 Quelli che fossero stati presentati, eletti o nominati da qualsivoglia persona ecclesiastica, anche nunzi della sede apostolica, non siano nominati, confermati o ammessi a nessun beneficio ecclesiastico, neppure col pretesto di qualsiasi privilegio o consuetudine, anche se stabilita da tempo immemorabile, se prima non sono stati esaminati dagli ordinari locali e trovati idonei.
E nessuno creda di potersi esimere dal subire questo esame, servendosi dell'appello.
Sono tuttavia eccettuati coloro che sono stati presentati, eletti, o nominati dalle università o dai collegi degli studi generali.
14 Nelle cause degli esenti, sia osservata la costituzione di Innocenzo IV, che inizia: Volentes, emanata nel concilio generale di Lione,199 che lo stesso sacrosanto sinodo crede di dover rinnovare e rinnova.
E aggiunge che nelle cause civili circa le paghe di persone povere i chierici secolari, o i regolari che vivono fuori del monastero, in qualsiasi modo esenti, anche se hanno un determinato giudice assegnato alle parti dalla sede apostolica, o nelle altre cause se non hanno lo stesso giudice possono esser chiamati dinanzi agli ordinari locali, come delegati in ciò dalla stessa sede apostolica, e esser obbligati e costretti a pagare il debito secondo il diritto comune.
I privilegi, le esenzioni, le designazioni dei conservatori e le loro proibizioni contro quanto abbiamo premesso, non serviranno a nulla.
15 Gli ordinari abbiano cura che gli ospedali di qualsiasi genere vengano governati dai loro amministratori, comunque essi si chiamino ed in qualsiasi modo esenti, con fedeltà e diligenza, secondo la forma della costituzione del concilio di Vienne, che comincia: Quia contingit.200
Lo stesso santo sinodo intende rinnovare e rinnova questa costituzione, con le deroghe che essa contiene.
Questo sacrosanto sinodo ha pure stabilito e ordinato che la prossima futura sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì, feria quinta dopo la prossima domenica in Albis, che sarà il giorno 21 aprile del presente anno 1547.
Indice |
185 | Concilio Arausicano, I ( 441 ), c. 2 ( Msi 6, 435 ) |
186 | Concilio fiorentino |
187 | Concilio Lateranense III, c. 2 |
188 | c. 2, D. LXX ( Fr 1, 257 ) |
189 | Il decreto concistoriale di Paolo III ( 18.II.1547 ), in CT V, 981 |
190 | Concilio Lateranense III, c. 13 |
191 | Concilio di Lione II, c. 13 |
192 | Concilio Lateranense IV, c. 30 |
193 | Concilio Lateranense IV, c. 29 |
194 | Concilio di Lione II, c. 18 |
195 | cc. 10-12, C. X, q. 1 ( Fr 1, 615 ) |
196 | Cioè entro tre mesi, cfr. concilio di Calcedonia, c. 25 |
197 | c. 3, I. 9. in VI ( Fr 2, 975 ) |
198 | Concilio di Lione II, c. 13 |
199 | In verità fu edita da Innocenzo IV dopo il concilio |
200 | Concilio di Vienne. c. 17 ( COD, 374-376 ) |