Summa Teologica - II-II |
Quodl., 11, q. 10, a. 2
Pare che non si richieda che l'accusa sia fatta per iscritto.
1. La scrittura fu inventata per aiutare la memoria in rapporto al passato.
Ma l'accusa si svolge al presente.
Quindi per l'accusa non si richiede lo scritto.
2. Nei Canoni [ Decr. di Graz. 2,2 8,5 ] si legge: « Nessun assente può accusare, né essere accusato da altri ».
Ora, lo scritto serve proprio a comunicare qualcosa agli assenti, come nota S. Agostino [ De Trin. 10,1 ].
Perciò nell'accusa non è richiesto lo scritto: specialmente se pensiamo al canone [ l. cit. ] che comanda di « non ricevere l'accusa di nessuno per iscritto ».
3. Il delitto di una persona viene svelato dall'accusa come dalla denunzia.
Ma nella denunzia non si richiede alcuno scritto.
Quindi neppure nell'accusa.
Secondo il diritto [ l. cit., can. 1 ] « non si accetterà mai un accusatore senza uno scritto ».
Quando si procede contro i delitti ricorrendo all'accusa, l'accusatore si costituisce parte, come si è detto [ q. 67, a. 3 ], per cui il giudice viene a trovarsi tra l'accusatore e l'accusato nel rendere giustizia: e in ciò per quanto è possibile si deve procedere con certezza.
Ora, siccome le cose che si dicono a voce vengono facilmente dimenticate, il giudice, quando deve proferire la sentenza, non potrebbe essere sicuro della sostanza e del modo di ciò che è stato detto se tutto non fosse stato messo per iscritto.
Perciò a ragione è stato stabilito che l'accusa, al pari degli altri atti del processo, sia presentata per iscritto.
1. È difficile ritenere le singole parole, per la loro moltitudine e varietà: e se ne ha la riprova nel fatto che, interrogando diverse persone che hanno ascoltato le stesse frasi, queste non le riferiscono allo stesso modo, anche dopo poco tempo.
D'altra parte una piccola differenza di parole può far cambiare il senso.
Perciò, anche se la sentenza del giudice deve essere pronunciata dopo poco tempo, per la sicurezza del giudizio è opportuno che l'accusa sia redatta per iscritto.
2. Lo scritto non è necessario soltanto per l'assenza della persona che vuole comunicare, o del destinatario, ma anche per il passare del tempo, come si è detto [ ad 1 ].
Perciò quando il canone comanda di « non ricevere l'accusa di nessuno per iscritto », ciò va riferito all'assente che manda l'accusa per lettera.
Ma ciò non esclude affatto che sia necessario lo scritto, se egli è presente.
3. Chi denunzia non è obbligato a provare: quindi neppure viene punito se non è in grado di farlo.
E così nella denunzia non si richiede lo scritto, ma basta che uno manifesti il fatto alla Chiesa, la quale d'ufficio procederà a emendare il fratello [ colpevole ].
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