Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se fuori del caso di necessità chi non è sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati veniali

Pare che fuori del caso di necessità nessuno che non sia sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati veniali.

Infatti:

1. Si affida a un laico l'amministrazione di un sacramento per un motivo di necessità.

Ma la confessione dei peccati veniali non è di necessità.

Quindi non può essere fatta a un laico.

2. A cancellare i peccati veniali sono ordinate sia l'estrema unzione che la penitenza.

Ma la prima non può mai essere amministrata da un laico, come risulta dalle parole di S. Giacomo [ Gc 5,14 ].

Quindi a un laico non si può fare neppure la confessione dei peccati veniali.

In contrario:

Sta il passo di S. Beda riferito dalle Sentenze [ 4,17,4 ].

Dimostrazione:

Con il peccato veniale l'uomo non viene separato né da Dio né dai sacramenti della Chiesa.

E così per la sua remissione egli non ha bisogno né di una nuova infusione di grazia, né di essere riconciliato con la Chiesa.

Per questo non è necessario che si confessino i peccati veniali a un sacerdote: poiché la stessa confessione fatta a un laico è come un sacramentale ( pur non essendo un sacramento perfetto ) e un atto procedente dalla carità; ora, azioni di questo genere, come anche il battersi il petto e segnarsi con l'acqua benedetta, possono ottenere la remissione del peccato veniale.

Analisi delle obiezioni:

1. È così risolta anche la prima obiezioni.

Infatti per la remissione dei peccati veniali non si richiede un sacramento, ma basta un sacramentale, quale l'acqua benedetta e altre pratiche del genere.

2. L'estrema unzione non è ordinata direttamente a rimettere i peccati veniali, e così nessun altro sacramento.

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