Supplemento alla III parte |
Pare che fuori del caso di necessità nessuno che non sia sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati veniali.
1. Si affida a un laico l'amministrazione di un sacramento per un motivo di necessità.
Ma la confessione dei peccati veniali non è di necessità.
Quindi non può essere fatta a un laico.
2. A cancellare i peccati veniali sono ordinate sia l'estrema unzione che la penitenza.
Ma la prima non può mai essere amministrata da un laico, come risulta dalle parole di S. Giacomo [ Gc 5,14 ].
Quindi a un laico non si può fare neppure la confessione dei peccati veniali.
Sta il passo di S. Beda riferito dalle Sentenze [ 4,17,4 ].
Con il peccato veniale l'uomo non viene separato né da Dio né dai sacramenti della Chiesa.
E così per la sua remissione egli non ha bisogno né di una nuova infusione di grazia, né di essere riconciliato con la Chiesa.
Per questo non è necessario che si confessino i peccati veniali a un sacerdote: poiché la stessa confessione fatta a un laico è come un sacramentale ( pur non essendo un sacramento perfetto ) e un atto procedente dalla carità; ora, azioni di questo genere, come anche il battersi il petto e segnarsi con l'acqua benedetta, possono ottenere la remissione del peccato veniale.
1. È così risolta anche la prima obiezioni.
Infatti per la remissione dei peccati veniali non si richiede un sacramento, ma basta un sacramentale, quale l'acqua benedetta e altre pratiche del genere.
2. L'estrema unzione non è ordinata direttamente a rimettere i peccati veniali, e così nessun altro sacramento.
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