Supplemento alla III parte |
Pare che uno scomunicato o sospeso possa ancora scomunicare.
1. Lo scomunicato, o il sospeso, non perde né l'ordine né la giurisdizione: poiché quando viene assolto né viene riordinato, né gli viene di nuovo affidata la cura delle anime.
Ma per poter scomunicare basta la potestà di ordine o di giurisdizione.
Quindi colui che è scomunicato o sospeso può scomunicare.
2. Consacrare il corpo di Cristo è più che scomunicare.
Ma gli scomunicati possono validamente consacrare [ In 4 Sent., d. 13, q. 1, a. 1, sol. 3; III, q. 82, a. 7 ].
Quindi possono anche scomunicare.
Chi è legato fisicamente non può legare un altro.
Ma il vincolo spirituale è più forte di quello fisico.
Essendo quindi la scomunica un vincolo spirituale, nessuno scomunicato può infliggere tale pena.
L'uso della giurisdizione dice relazione ad altri.
Perciò lo scomunicato, essendo separato dalla comunione dei fedeli, perde tale uso.
Poiché dunque la scomunica è un atto di giurisdizione, chi è scomunicato non può scomunicare.
E la stessa ragione vale per chi è sospeso.
Se infatti la sospensione riguarda solo l'ordine, allora benché egli non possa esercitare il potere di ordine, può tuttavia esercitare quello di giurisdizione.
E viceversa se la sospensione riguarda solo la giurisdizione.
Se invece la sospensione riguarda ambedue i poteri, allora il sospeso non può esercitare né l'uno né l'altro.
1. Il sospeso, o lo scomunicato, non perde la giurisdizione, ma soltanto il suo uso.
2. La facoltà di consacrare deriva dal carattere, il quale è indelebile.
E così l'uomo, se ha il carattere dell'ordine, può sempre validamente consacrare, benché non sempre lecitamente.
Diverso è invece il caso della scomunica, la quale presuppone una giurisdizione, che può essere tolta o limitata.
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