Statuti e Regolamenti del 1926

Ammissione dei Postulanti

Art. 16. - I Postulanti sono ammessi dal Presidente Generale o dai suoi Delegati.

Art. 17. - Gl'incaricati di ammettere i Postulanti esigano che siano di nascita legittima, di onesta famiglia, che non siano stati novizi o professi in Ordini o Congregazioni, e che abbiano, almeno in qualche grado, le qualità seguenti:

1) Salute e integrità fisica necessarie all'apostolato catechistico;

2) Buon senso pratico e retto giudizio;

3) Carattere buono, aperto, fermo, ma docile e socievole;

4) Amore al lavoro e spirito d'ordine;

5) Generosa disposizione ai sacrifici richiesti dalla vita religiosa nel mondo;

6) Desiderio sincero della propria perfezione, e volontà risoluta di fuggire i piaceri e le vanità del mondo;

7) Costanza nella pratica dei doveri di pietà, con un sincero amore per Nostro Signor Gesù Cristo e una vera divozione alla sua Santissima Madre;

Art.18. - Per l'ammissione dei Postulanti si richiede:

1) La promessa di usare prudenza nel parlare dei Catechisti Congregati, della Congregazione e della loro intenzione di entrarvi;

2) L'atto di nascita da cui risulti che hanno compiuto almeno il quindicesimo anno di età e i certificati di Battesimo e di Cresima;

3) L'attestato di buona condotta redatto dal proprio Parroco ovvero dai rispettivi Superiori per coloro che furono in Collegi.

4) La dichiarazione di sana costituzione rilasciata dal medico di fiducia della Congregazione.

Art. 19. - Il tempo del Probandato o Postulato dura un anno, ma può essere prolungato per ragione di età o per altri motivi, e comprende tutte le domeniche e alcune ore settimanali passate sotto la direzione del Maestro dei Novizi o del suo Aiutante.

Art. 20. - Si dia ai Postulanti, oltre all'istruzione religiosa che li prepari a superare l'esame di abilitazione all'insegnamento del Catechismo almeno di primo grado, un'idea generale dei Voti, delle Regole e Costituzioni, dello spirito e delle pratiche della Congregazione.

Art. 21. - Gli esercizi che si fanno nel tempo del Postulato devono tendere a conoscere se gli aspiranti hanno i caratteri di vera vocazione e le attitudini necessarie per acquistare lo spirito della Congregazione.

Si deve inoltre far notare con chiarezza ai Postulanti che la Congregazione non è stabilita per servire di preparazione ad altre vocazioni, ma che contiene in sé un ideale elevatissimo e una grande potenza di apostolato popolare.

Art. 22. - Dopo l'anno del probandato, i Postulanti si esercitano, per un altro anno, sotto la guida di Catechisti esperti, nell'apostolato catechistico.

Terminato il tempo della prova e compiuti almeno 17 anni di età, il Presidente Generale col Consiglio, decide ( 1 ) sull'ammissione dei Postulanti al Noviziato.

Art. 23. - Se qualche Catechista conoscesse cosa fosse di ostacolo all'ammissione di postulanti al Noviziato, è tenuto a comunicarlo al Consiglio, il quale mantiene su ciò rigoroso segreto.

Art. 24. - I Postulanti si preparano per l'ammissione al Noviziato, con preghiere ferventi nel corso di una settimana, seguite da un Ritiro Spirituale chiuso di alcuni giorni, e - secondo il prudente giudizio del Confessore - con la Confessione Generale.


( 1 ) Quando si trova l'espressione : "Il Presidente Generale col Consiglio, decide" devesi intendere con voto deliberativo, eccetto che dicasi espressamente con voto soltanto consultivo.

Il Consiglio Generalizio è formato dal Presidente Generale, dal Vice Presidente, dal Fratello Consigliere, e dai Catechisti Consiglieri Generali.

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