Statuti e Regolamenti del 1926

Della Professione

Art. 35. - Circa due mesi prima del termine del Noviziato, si invitano i Novizi a presentare al Presidente Generale, la domanda per l'ammissione alla Professione.

Il Presidente Generale col Consiglio, delibera sull'ammissione di ogni Novizio alla Professione dei Voti annuali.

Art. 36. - Vi è un secondo Noviziato per i Professi di circa 25 anni di età e un terzo Noviziato per quelli che hanno raggiunto l'età di 35 anni.

Art. 37. - La Professione è annuale, e, con l'approvazione del Consiglio Generalizio è rinnovata ogni anno.

Art. 38. - L'anno dei Voti si calcola da un Ritiro spirituale chiuso, di alcuni giorni, a un altro Ritiro, nel medesimo periodo di tempo, dell'anno successivo.

Art. 39. - I Catechisti Professori che hanno compiuto i 24 anni di età e rinnovato i Voti annuali, almeno quattro anni consecutivi, possono far domanda al Presidente Generale per l'ammissione ai Voti triennali, e se hanno compiuti i 33 anni e rinnovato i Voti triennali, per un periodo di almeno due trienni consecutivi, possono domandare l'ammissione ai Voti perpetui.

Art. 40. - Prima di ammettere i Catechisti alla Professione annuale o all'emissione dei Voti triennali, e specialmente dei Voti perpetui, il Presidente Generale faccia conoscere alla Congregazione i loro nomi e ordini a tutti i Catechisti Professori che li hanno conosciuti o che vivono in loro prossimità, di scrivergli in lettera riservata, il loro parere favorevole o negativo, accompagnato da motivi chiaramente esposti.

Art. 41. - Tutti i componenti il Consiglio Generalizio e i Catechisti che devono scrivere il loro parere, abbiano particolare cure d'assumere tutte le informazioni necessarie su ogni aspirante ai Voti e di vigilare contro la biasimevole tendenza di trascurare la qualità per la quantità, cioè siano attentissimi a non ammettere se non coloro che dimostrano vera vocazione, ferma risoluzione di tendere alla perfezione, e sono irreprensibili nella vita familiare, professionale, civile e religiosa.

Art. 42. - Per la validità della Professione nella Congregazione dei Catechisti si richiede:

1) Che l'aspirante abbia l'età prescritta, cioè almeno 18 anni compiuti.

2) Che l'aspirante sia ammesso alla Professione dal Superiore legittimo;

3) Che la Professione sia preceduta da un Noviziato valido;

4) Che sia fatta liberamente, senza violenza né grave timore o inganno.

Art. 43. - La dispensa dai Sacri Voti, nel tempo della loro durata, è riservata all'Ordinario del luogo.

Art. 44. - Il Novizio della Congregazione dei Catechisti, che ha il permesso di fare la Professione, deve regolarsi secondo le prescrizioni fondamentali seguenti:

1) Avvicinandosi il tempo della Professione, faccia per iscritto al Presidente Generale, o al suo Delegato, un'esatta relazione sullo stato dei propri beni e sull'uso attuale di essi;

2) Determini per iscritto, d'accordo col Presidente e tenendo conto delle proprie condizioni sociali, i permessi generali di spese ordinario, giornaliere o mensili previste, e li rinnovi poi ogni mese aggiungendo le varianti necessarie o la nota mensile delle spese fatte;

3) Stabilisca l'uso dei beni appartenuti alla sua famiglia, come pure l'uso dei doni che gli fossero fatti per qualsiasi motivo;

4) Dopo la Professione, stia esattamente e con la massima docilità ai permessi avuti, e quando fosse necessario, ricorra al Presidente per aver nuovi permessi;

5) Nelle circostanze urgenti e non prevedute elevi il cuore a Dio consultandolo con tutta semplicità; quindi interpreti l'intenzione del Presidente, e, appena sia possibile, glie ne renda conto;

6) Sottoponga ogni anno al controllo del Presidente una nota generale delle entrate e delle spese, poste con diligenza a registro.

Art. 45. - I Catechisti si preparano all'emissione dei primi Voti con una settimana di Esercizi Spirituali serali, seguiti da un Ritiro Spirituale chiuso, di alcuni giorni, durante i quali pronunciano dinanzi al SS. Sacramento - possibilmente esposto - la Professione, secondo la formula qui sotto indicata, promettendo di osservare i Voti semplici di Povertà, di Castità e di Obbedienza, secondo le regole e le Costituzioni.

Art. 46. - La formula della Professione è la seguente:

In nome del Padre, e del Figliolo, e dello Spirito Santo - Così sia.

Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, prostrato con profonda venerazione dinanzi alla Vostra infinita e adorabile Maestà, io mi consacro tutto a Voi per procurare la Vostra gloria, per quanto mi sarà possibile e Voi lo richiederete da me.

A tal fine, io…………………………………….

compreso da viva riconoscenza per la sublime vocazione all'Apostolato Catechistico, prendo la ferma e irrevocabile risoluzione di fare, per la Congregazione che benignamente mi accolse, ogni sacrificio per mantenerla nel suo spirito e nell'osservanza delle sue Regole e Costituzioni, per estenderla sempre più e accrescere il bene che essa compie; e, confidando nei Vostri meriti infiniti o amabilissimo Signore Gesù Crocifisso, e nella protezione di Maria SS. Immacolata, di S. Giuseppe , di S. Giovanni Battista de La Salle, volontariamente e liberamente faccio Voto di povertà, di Castità e di Obbedienza, secondo le Regole e le Costituzioni dei Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata; i quali Voti di Povertà, di Castità e d'Obbedienza, tanto al Corpo della Congregazione, quanto ai Superiori della medesima, io prometto di osservare inviolabilmente per lo spazio di ……………….. Gesù Crocifisso e Sacramentato per mio amore, degnatevi di gradire questi Voti e queste Risoluzioni, e di aiutarmi a osservarli con la massima fedeltà e perfezione.

E Voi, Maria SS. Immacolata, ricevetemi tra i Vostri figli e ottenetemi la grazia di mantenermi fedele alle Risoluzioni e ai Voti fatti, e di rimanere per tutta la vita un degno membro della Vostra famiglia. Così sia.

Fatto a ………… il ……..

Il Catechista ( Firma ) ……..

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