Statuti e Regolamenti del 1926

Voto e virtù di Povertà

Art. 47. - Per il Voto semplice di povertà il Catechista rinuncia al diritto di disporre liberamente di qualsiasi bene temporale e di qualunque oggetto che abbia prezzo, senza il permesso dei legittimi Superiori; perciò il Catechista:

1) Sebbene conservi la proprietà radicale dei suoi beni e la capacità civile di acquistarne altri, si spoglia completamente del libero e indipendente uso di essi;

2) Quando è nell'occasione di economizzare per l'avvenire, o, per motivi gravi, di accrescere il proprio patrimonio o aumentarne le rendite, deve esporre al Superiore le proprie condizioni.

Se ottiene il permesso di attendere a tali affari, lo faccia con cuore distaccato da ogni affetto alla roba, e renda conto, secondo le Regole e le Costituzioni, del modo con cui impiega i beni ricavati;

3) Si obbliga a consacrare in opere di pietà e di misericordia ciò che, dedotta una giusta spesa richiesta dalle sue condizioni sociali, gli rimane delle sue rendite e del frutto del suo lavoro.

4) Quando si è stabilito a vita comune coi suoi Confratelli in gruppi familiari, tipo convitto, contribuisce alle spese comuni con le sue rendite o col frutto del suo lavoro, fermo restando nell'osservanza dei paragrafi precedenti.

Art. 48. - Per acquistare la virtù della Povertà evangelica e progredire in essa, i Catechisti devono:

1) Prendere a modello la santa Povertà di N.S. Gesù Cristo e regolare i loro pensieri, gli affetti e le opere in conformità dell'esempio e dell'insegnamento dato dal Divin Maestro;

2) Rinunciare, per quanto dipende da loro, a tutto ciò che è superfluo nel vitto, nel vestito, nell'abitazione, in ogni cosa, ed essere contenti di provare qualche affetto della Povertà;

3) Amare la Santa Povertà come madre, tenerla cara come sicura difesa e cercare di perfezionarne in sé lo spirito;

4) Osservare, quando sono liberi di sé, un tenore di vita sempre inferiore a quello che sarebbe ordinario per la propria condizione, privandosi qualche volta anche di cose necessarie;

5) Quando un Catechista crede di essere messo da Dio alla pratica dell'effettiva Povertà ( senza tuttavia lasciare la proprietà radicale dei propri beni ), esponga il suo desiderio al Presidente Generale che, dopo averne provato il coraggio e la virtù, può dargli i permessi suggeriti dalla sua prudenza;

6) State attenti a evitare gli affari che facilmente generano litigi, le speculazioni che portano inquietudini, e gl'impieghi, che, sebbene lucrosi, procurano soverchie preoccupazioni, prolungate ore di lavoro, e non permettono di partecipare agli esercizi comuni della Congregazione;

7) Confidare nella Divina Provvidenza e quindi escludere ogni apprensione per il proprio avvenire; e, pur mettendo negli affari tutta la diligenza necessaria, tenersi nell'indifferenza sull'esito di essi, e nella disposizione di voler rimanere privi di tutto, se così piace a Dio;

8) Aver cura, se vivono nelle Case di Convitto, di non lasciar deteriorar nulla per loro colpa, e di liberarsi da ogni attacco alle cose di loro uso, considerandole come appartenenti a Dio.

Art. 49. - I beni che fossero dati ai Catechisti dai loro parenti o da altri per la Congregazione o per le opere catechistiche, devono essere consegnati il più presto possibile ai Superiori, i quali soli hanno l'incarico di far eseguire le intenzioni dei donatori.

Art. 50. - I Superiori mettano la massima cura per mantenere e accrescere lo spirito di Povertà nei singoli Catechisti e in tutta l'Unione, e facciano in modo che nei locali e nell'arredamento delle diverse Sedi, siano esclusi la superfluità e il lusso, e che i migliori ornamenti siano la semplicità e la pulizia.

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