Statuti e Regolamenti del 1926

Dimittendi dalla Congregazione

Art. 73. - I Catechisti che emisero i Sacri Voti, non possono lasciare la Congregazione, durante il tempo per cui si legarono con la Professione, senza ottenere dall'Ordinario la dispensa dai Voti stessi.

Art. 74. - La Congregazione può non ammettere il Catechista alla rinnovazione dei Voti temporanei, per giusti e ragionevoli motivi, giudicati tali dal Consiglio Generalizio.

In questo caso tale Catechista cessa, per il fatto stesso, di appartenere alla Congregazione.

Art. 75. - Non possono essere dimessi i Catechisti Professi, durante i loro Voti, se non per cause gravi, né mai per malattia, salvo che si abbiano prove certe che una è stata fraudolentemente nascosta o dissimulata prima della Professione.

Art. 76. - La dimissione di un Catechista Professo, durante i suoi Voti, può aver luogo nel modo e per le cause qui esposte:

1) La mancanza di spirito religioso, se sia agli altri di scandalo, è motivo sufficiente di dimissione, quando un'ammonizione reiterata, unita a una penitenza salutare, non ha prodotto l'effetto desiderato; tale motivo deve essere conosciuto dal Presidente Generale in modo certo, e deve sempre manifestarsi al Catechista, dandogli piena facoltà di rispondere;

2) Oltre al detto motivo, un Catechista può anche essere dimesso per altre mancanze gravi esteriori, di cui, dopo inutili avvisi, non si corregga; così che, a giudizio del Presidente Generale, non si abbia più speranza di emendamento;

3) Un Catechista, per essere dichiarato incorreggibile, deve aver commesso almeno tre colpe assai gravi, e bisogna che il Presidente Generale stesso, o per mezzo di qualche suo delegato, gli abbia fatto, dopo la prima e la seconda colpa, opportune esortazioni, unite ad una penitenza salutare, alla presenza di due Catechisti;

4) Basta anche una medesima colpa grave permanente, che per ripetute ammonizioni si trasformi virtualmente in una triplice colpa;

5) Se queste ammonizioni restano inefficaci, il Presidente Generale, maturamente ponderato, col suo Consiglio, tutte le circostanze del caso, e intese le risposte del Catechista, deferisca l'intero affare all'Ordinario, con tutti gli atti e documenti, fedelmente riportando le risposte del Catechista negli atti medesimi, perché l'Ordinario stesso possa decidere;

6) In caso di grave scandalo esterno, o nel pericolo imminente di un gravissimo danno comune, il Catechista può essere subito dimesso dal Presidente Generale col Consiglio e con l'approvazione dell'Ordinario, o anche, se vi sia pericolo nel ritardo e manchi il tempo di ricorrere al Presidente Generale, dal Presidente locale; in questo caso il Presidente locale dovrà avere il consenso del suo Consiglio e quello dell'Ordinario del luogo trovasi la Sede;

7) Trattandosi della dimissione di Catechisti Professi, i Superiori usino grande carità e prudenza; facciano prima ogni sforzo per l'emendamento dei colpevoli, e maturamente ponderino se i motivi della dimissione sono veramente giusti e ragionevoli; altrimenti la coscienza loro ne rimane aggravata.

Art. 77. - I Catechisti che escono spontaneamente, o sono rimandati, non possono pretendere nessun compenso o indennità per l'opera prestata nella Congregazione, né la restituzione dei beni o valori donati alla Congregazione stessa.

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