Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 78. - Il Capitolo Generale incentra tutti i poteri della Congregazione.
Non potendo esercitare l'autorità in corpo, il Capitolo la trasmette al Presidente Generale, aiutato dal suo Consiglio.
Art. 79. - Per essere legittimo, occorre che il Capitolo sia convocato dal Presidente Generale, o dal Vice Presidente Generale, nel caso in cui il detto Presidente venisse a mancare o per morte o per dimissioni o per deposizione.
Art. 80. - Il Capitolo viene convocato regolarmente ogni sei anni, per l'elezione del Presidente Generale e dei Consiglieri Generali che ne costituiscono il Consiglio.
Può altresì essere convocato straordinariamente, se affari gravi lo esigano; in questo caso però è necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario.
Art. 81. - Il Capitolo Generale è composto dei seguenti Membri:
1) Il Presidente Generale;
2) Il Vice Presidente Generale;
3) Il Fratello Consigliere Generale.
4) I Consiglieri Generali;
5) Il Segretario Generale;
6) L'Economo Generale;
7) Il Maestro dei Novizi;
8) I Presidenti delle Sedi che contano almeno sei Catechisti Professi.
9) Un Delegato per ogni Sede che conti almeno sei Catechisti Professi, eletto dai medesimi a scrutinio segreto e a semplice maggioranza di voti;
10) Due Delegati eletti con le modalità del n. 9, cioè, un Presidente e un inferiore per ogni gruppo di Sedi piccole, riunite dal Consiglio Generalizio, per raggiungere almeno il numero di due Catechisti per ciascun gruppo.
Art. 82. - In ciascuna delle elezioni prescritte ai numeri 9 e 10 dell'Art.81, si procede ancora all'elezione di un Sostituto per supplire quelli che fossero legittimamente impediti di recarsi al Capitolo.
Art. 83. - Nelle elezioni si astengano tutti dal procurare, direttamente o indirettamente, dei suffragi, tanto per se stessi, quanto per gli altri, e si denuncino i trasgressori di questo articolo.
Art. 84. - Se si viene a sapere con certezza che qualcuno ha trasgredito l'art.83, si deve punire il colpevole con la privazione del voto attivo e passivo per le elezioni capitolari.
Art. 85. - La votazione per i Delegati al Capitolo Generale è diretta da un Presidente, da un Segretario e da due Scrutatori, nominati dal Consiglio Generalizio, con l'obbligo di mantenere il segreto sulle operazioni dell'adunanza, redigere il verbale e bruciare le schede dopo lo scrutinio, in presenza dei votanti.
Art. 86. - Il processo verbale della votazione per i Delegati al Capitolo, firmato da tutti gli elettori presenti, deve essere subito trasmesso al Presidente Generale per l'approvazione e la comunicazione delle nomine.
Art. 87. - Al Capitolo Generale spetta:
1) Nominare, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il Presidente Generale, e i Consiglieri Generali;
2) Regolare tutti gli affari più gravi e che superano la competenza del Consiglio Generalizio;
3) Confermare o infirmare le disposizioni prese dal Consiglio medesimo in caso di urgenza.
Art. 88. - Nella prima sessione del Capitolo, nel quale si devono fare le Elezioni, dopo invocati i lumi dello Spirito Santo e premesso il giuramento del segreto sulle deliberazioni, i Superiori eletti nell'ultimo Capitolo cessano dall'ufficio, e, prima di procedere alle elezioni, si tengano adunanze preparatorie sotto la Presidenza del Professo più anziano tra i membri presenti al Capitolo.
Art. 89. - Nelle adunanze preparatorie, designati dapprima, a pluralità di voti, due Scrutatori e un Segretario provvisori, si procede a un esame sull'andamento generale della Congregazione e delle Opere di apostolato.
Art. 90. - Il Presidente Generale scaduto o eventualmente il Vice Presidente Generale, rende conto dell'amministrazione e delle cose principali avvenute nell'Unione dopo l'ultimo Capitolo Generale.
Art. 91. - I conti scritti dall'Economo Generale devono essere riveduti e approvati, prima dell'apertura del Capitolo, dal Consiglio Generalizio cessante.
Art. 92. - Dopo il resoconto del Presidente Generale scaduto, si eleggano fra i Capitolari, a semplice maggioranza di voti, due Catechisti che non abbiano avuto parte nella compilazione e approvazione di detto rendiconto, perché lo esamino e ne facciano la relazione all'Assemblea.
Art. 93. - Ognuno dei Capitolari può fare le proposte giudicate più adatte al sempre miglior andamento della Congregazione, in conformità delle Costituzioni; proposte sulle quali si deve indire per ciascuna, e registrare, la votazione segreta.
Art. 94. - Queste deliberazioni sono unicamente direttive e con valore consultivo, per il futuro Presidente Generale e suo Consiglio, e non devono occupare più di un quarto del tempo destinato al Capitolo.
Art. 95. - Terminate le adunanze preparatorie, si procede allo svolgimento delle sedute capitolari, nelle quali assume la Presidenza il Vice Presidente Generale scaduto, e, verificato che siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto al Capitolo, si dichiara con votazione segreta e a maggioranza assoluta, se l'Assemblea ritiene legittimo il Capitolo.
Art. 96. - Dichiarata la legittimità del Capitolo, il Presidente provvisorio distribuisce l'elenco degli eleggibili scelti tra i Catechisti che hanno o possono prendere la residenza in una stessa città; ricorda a tutti l'obbligo d'astenersi dal procurare suffragi e il dovere di denunciare ( Art. 83 e 84 ) chi si fosse reso colpevole di tale trasgressione.
Art. 97. - Tutti i presenti dedicano circa un quarto del tempo destinato al Capitolo, in Esercizi spirituali e ferventi preghiere per ottenere da Dio i lumi speciali, di cui abbisognano.
Art. 98. - In alcuni momenti opportuni, i componenti il Capitolo possono assumere informazioni sulle qualità e sui difetti di quelli che si presentano alla loro mente come eleggibili, seguendo, per tali informazioni; le norme di prudenza indicate nella Regola del Governo.
Art. 99. - Terminati gli Esercizi spirituali e le preghiere d'uso, si procede, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, alla nomina, tra i membri del Capitolo presenti, di due Scrutatori per lo spoglio dei voti e di un Segretario con l'incarico di prendere nota di quanto si fa nel Capitolo per redigerne con esattezza gli atti, che devono poi essere letti pubblicamente, approvati e firmati da tutti i Capitolari.
Art. 100. - Gli Scrutatori e il Segretario, unitamente al Presidente provvisorio, devono impegnarsi con giuramento, di compiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto su tutti gli atti del Capitolo, anche a elezioni compiute.
Art. 101. - Il Presidente provvisorio fa quindi distribuire le schede di votazione già preparate, e, dopo aver richiamato l'attenzione dei presenti sull'importanza e gravità dell'atto che stanno per compiere, e sul dovere di scegliere a Presidente Generale chi possiede le qualità richieste da sì alta carica, scriva, a una tavola appartata, la scheda di votazione, e, con la mano sul Crocifisso, giura di eleggere quello che, davanti a Dio, ritiene degno di essere eletto, e depone la scheda nell'urna.
Art. 102. - Tutti i presenti, seguendo l'ordine di precedenza, votano nello stesso modo.
Art. 103. - In questa votazione, come in tutte le successive, nessuno può astenersi né votare per sé e neppure con scheda bianca; e la votazione deve farsi in modo che non si possa conoscere il nome del votante.
Art. 104. - Per essere eletto Presidente Generale è necessario aver compiuto trentacinque anni d'età, di cui almeno dieci di Professione ed essere nato da legittimo matrimonio.
Art. 105. - In ogni votazione, eccettuata quella per l'elezione del Presidente Generale, che viene fatta dinanzi al Crocifisso, il più giovane degli Scrutatori presenta l'urna a ogni votante, e questi vi depone la scheda piegata come quella di tutti gli altri e in modo che non sia leggibile.
Art. 106. - L'urna viene vuotata alla presenza del Presidente provvisorio, del Segretario e degli Scrutatori, i quali, senza aprire le schede, verificano dapprima se il loro numero corrisponde a quello dei votanti; dopo, il secondo Scrutatore spiega le schede e le passa al primo Scrutatore, che le consegna al Segretario e questo al Presidente provvisorio, quindi il Segretario e gli Scrutatori separatamente, scrivono i nomi e accanto a questi il numero dei voti ottenuti.
Art. 107. - I risultati degli scrutini sono proclamati dal Presidente provvisorio.
Art. 108. - Le schede d'ogni votazione devono essere bruciate, in presenza del Capitolo, subito dopo ogni scrutinio, o dopo la sessione, se nella stessa sessione si tengono più scrutini.
Art. 109. - Per la validità dell'elezione del Presidente Generale si richiede, nel primo e nel secondo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei suffragi; nel terzo e quarto scrutinio, basta la maggioranza assoluta, e si vota sui soli due nomi che ebbero maggiori voti nel secondo scrutinio.
Art. 110. - Se nel quarto scrutinio per le elezioni del Presidente Generale i voti sono ancora pari, resta eletto il più anziano di Professione e, in parità di Professione il maggiore di età.
Art. 111 - Subito dopo l'elezione il neo eletto a Presidente Generale, prende possesso della carica e presiede alle successive sedute.
Art. 112. - Nelle adunanze presiedute dal neo eletto Presidente Generale, si provvede per prima cosa, dopo il giuramento di eleggere secondo Dio, alla nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri Generali.
Art. 113. - Le elezioni del Vice Presidente e dei Consiglieri Generali, si fanno in votazioni distinte, a maggioranza assoluta, e se un duplice scrutinio non ha dato la maggioranza assoluta, basta nel terzo la maggioranza relativa; in caso di parità di voti nel terzo scrutinio, rimane eletto il più anziano di Professione, e in parità di Professione, il maggiore di età.
Art. 114. - Per essere eletto Vice Presidente o Consigliere Generale è necessario aver compiuto trentadue anni d'età, di cui dieci di Professione.
Art. 115. - Il Vice Presidente Generale sostituisce il Presidente Generale in caso di assenza, di malattia o di qualunque altro impedimento temporaneo ( Art. 79 ), con gli stessi poteri e obblighi quanto alla convocazione del Consiglio Generalizio; però, salvo casi d'urgenza, le deliberazioni prese devono essere sottoposte al Presidente Generale prima dell'esecuzione.
Art. 116. - Se viene a mancare il Vice Presidente Generale o qualche Consigliere Generale per decesso o per altra causa, si procede alla sostituzione secondo la Regola del Governo.
Art. 117. - Le elezioni del Presidente Generale, del Vice Presidente Generale e dei Consiglieri Generali, devono essere confermate dall'Ordinario.
Art. 118. - Dopo le elezioni, il Capitolo tratta gli argomenti più importanti, relativi all'andamento della Congregazione e delle Opere di apostolato; e ognuno dei presenti può, a seconda delle materie che si vanno trattando, presentare proposte che reputi utili al bene generale.
Art. 119. - Concretare le soluzioni proposte su ciascun argomento in altrettanti ordini del giorno; questi sono votati successivamente, e sono approvati quelli che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 120. - In caso di parità nelle votazioni, il Presidente Generale può, se lo giudica opportuno, decidere l'affare aggiungendovi un voto, quando si tratti di cambiamenti nelle costituzioni, nel qual caso occorrono i tre quarti dei suffragi, più l'approvazione dell'Ordinario.
Art. 121. - I membri del Capitolo devono mantenere il segreto su quanto fu in esso trattato; il solo Presidente Generale promulga le deliberazioni prese che sono da promulgarsi.
Art. 122. - Le decisioni del Capitolo Generale, appena promulgate, sono obbligatorie per tutti i membri dell'Unione.
Art. 123. - Le adunanze straordinarie del Capitolo Generale sono Plenarie, quando si può fare la regolare convocazione di tutti i membri del Capitolo, e due terzi almeno di essi vi prendono parte. Per queste si eseguirà in tutto il disposto per l'adunanza capitolare ordinaria; non avvengono però le cessazioni di carica indicate nell'Art. 88.
Art. 124. - Le adunanze Parziali sono quelle formate dai Membri indicati dai sette primi numeri dell'Art. 81 e dalla Commissione elettiva, composta di sei o più Membri scelti dal Capitolo per procedere alla sostituzione del Vice Presidente Generale e dei Consiglieri Generali che venissero a mancare tra un Capitolo e l'altro.
Art. 125. - Per non protrarre di troppo le adunanze capitolari, sia ordinarie, sia straordinarie, qualora siano da trattarsi affari di molta importanza, si creano - a sola pluralità di voti - Commissioni provvisorie di Catechisti, anche fuori dei membri del Capitolo, perché studino, con le norme degli articoli 118 e 119, le questioni proposte e presentino relazioni particolareggiate sopra gli affari trattati.
Art. 126. - Il Presidente Generale con il Consiglio, esaminate le relazioni delle Commissioni provvisorie, prende decisioni definitive.
Art. 127. - Il Presidente Generale, il Vice Presidente e i Consiglieri Generali, durano in carica sei anni, e sono sempre rieleggibili.
Art. 128. - Il Presidente Generale che sia stato in carica 24 anni di seguito, per essere rieletto, deve almeno avere i due terzi dei voti e la conferma dell'Ordinario.
Art. 129. - Se il Presidente Generale viene a mancare per morte o per altre cause ( Art. 79 ) durante il sessennio di nomina, l'adunanza Parziale del Capitolo, descritta nell'Art. 124, si riunisce per decidere la conferma del Vice Presidente, ovvero la nomina di un nuovo Vice Presidente fino al termine del sessennio.
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