Statuti e Regolamenti del 1926

Consiglio Generalizio

Art. 149. - Il Consiglio del Presidente Generale è costituito dal Vice Presidente, dal Fratello delle Scuole Cristiane Consigliere e dai Catechisti Consiglieri Generali.

Art. 150. - Il Vice Presidente Generale e tutti i Consiglieri Generali risiedono, ordinariamente, nella stessa città della Sede Principale, per intervenire facilmente alle sedute del Consiglio.

Art. 151. - Il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali devono vigilare, perché non s'introduca il rilassamento nell'osservanza regolare; e se vengono a conoscere qualche cosa contraria alla regolarità, ne avvertano il Presidente Generale e con lui cerchino di rimediarvi.

Art. 152. - Il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali devono adoprarsi con zelo ardente alla diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso".

Art. 153. - Il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali siano cordialmente uniti al Presidente Generale, e intimamente persuasi che la loro sommessione e perfetta dipendenza verso di lui, contribuisce efficacemente a mantenere nell'unità e nell'obbedienza tutti i componenti l'Unione.

Art. 154. - La stima e l'affetto reciproco, l'unione di spirito e di cuore, non devono mai subire la minima alterazione tra il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali; e perciò, superate le opposizioni di sentimenti e di carattere non siano irriducibili e neppure troppo tenaci nelle loro idee, e specialmente si astengano dal sostenerle con asprezza o per puntiglio.

Art. 155. - Il dovere del Vice Presidente Generale e dei Consiglieri Generali è di esporre con religiosa libertà quello che, secondo coscienza, ritengano utile, ma sempre nella pace e nella carità.

Art. 156. - Il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali devono aiutare il Presidente Generale nel governo e nell'amministrazione di tutta l'Unione, sia dando il proprio parere o voto sulle questioni che loro vengono sottoposte in Consiglio, sia proponendo essi stessi ciò che loro pare necessario, o utile al bene dell'Unione.

Art. 157. - Il Vice Presidente Generale e i Consiglieri Generali non devono avere altri uffici che impediscano quello di aiutare il Presidente Generale, il quale può tuttavia assegnare a ognuno di essi gli affari a cui deve specialmente attendere, sempre però sotto la sua dipendenza.

Art. 158. - I membri del Consiglio Generalizio sono obbligati a mantenere il segreto sui diversi affari loro sottoposti o confidati in Consiglio o fuori, e specialmente sulle discussioni e votazioni avvenute nelle adunanze.

Art. 159. - Il Presidente Generale, secondo la sua prudenza e la gravità degli affari di competenza del Consiglio Generalizio, può esigere che i componenti detto Consiglio, prestino giuramento di serbare il segreto.

Art. 160. - Nei casi urgenti o nell'impossibilità di aver presenti tutti i componenti il Consiglio Generalizio, le adunanze possono aver luogo validamente e deliberare, quando è presente il Presidente Generale con almeno due membri di detto Consiglio.

Art. 161. - Le deliberazioni del Consiglio Generalizio saranno sempre prese con votazione segreta.

Art. 162. - Deliberazioni più gravi da prendersi nel Consiglio Generalizio, sono particolarmente le seguenti:

1) La nomina del Segretario Generale e dell'Economo Generale, fatta ciascuna con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;

2) L'approvazione del Regolamento dei Catechisti che vivono nelle Case di Convitto.

3) L'apertura di una Sede o la soppressione di quelle già esistenti;

4) La nomina del Maestro dei Novizi, del Presidente della Sede Principale, dei Presidenti e Vice Presidenti delle Sedi ordinarie con i loro Consiglieri ed Economi, e l'approvazione dei Regolamenti delle diverse Sedi;

5) La conferma in carica di qualcuno dei nominati sopra ( n.4 ), come pure l'accettazione delle loro dimissioni, o anche l'ordine della loro disposizione per cause gravi.

6) L'ammissione dei Catechisti ai Voti annuali, triennali, perpetui, e le discussioni sui dimettendi dalla Congregazione;

7) L'approvazione delle traduzioni delle Regole e Costituzioni in altre lingue;

8) La convocazione del Capitolo Generale, sia ordinario, sia straordinario, con l'indicazione delle preghiere da farsi in tutta l'Unione per il suo buon esito, e la preparazione del programma delle cose da trattarsi nel medesimo;

9) L'acquisto, la vendita o la permutazione di immobili o mobili preziosi dell'Unione; l'impiego, l'alienazione o cambio delle rendite e dei fondi della Cassa generale e le approvazioni delle stesse operazioni sui fondi delle Casse provinciali e locali, l'accettazione di obbligazioni onerose, o rinunzia a diritti dell'Unione.

Art. 163. - Le dimissioni del Vice Presidente Generale, dei Consiglieri Generali, del Segretario e dell'Economo Generale sono accettate o no dalla maggioranza assoluta del Consiglio Generalizio.

Art. 164. - La maggioranza assoluta del Consiglio Generalizio può deporre, per motivi gravi il Segretario Generale, l'Economo Generale, e anche, per cause gravissime, il Vice Presidente Generale e un Consigliere Generale, dopo che, ammonito tre volte, non si mostri correggibile; in questi due ultimi casi si richiede l'approvazione dell'Ordinario.

Art. 165. - Oltre gli affari sopra enumerati, possono presentarsene altri nei quali il Presidente Generale sia in dubbio sopra la maggiore o minore loro gravità, e conseguentemente sopra l'obbligo di sottoporli al Consiglio Generalizio; in tale dubbio il Presidente ricorra ugualmente al suo Consiglio, che voterà sulla gravità o no del caso, e per conseguenza sul dovere di sottoporlo alle decisioni consiliari.

Art. 166. - Il Vice Presidente Generale ha gli stessi doveri del Presidente Generale quando lo sostituisce.

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