Statuti e Regolamenti del 1926

Presidente Generale

Art. 130. - Il Presidente Generale governa e amministra tutta l'Unione.

La sua autorità diretta e immediata si estende a tutte le Sedi e a tutti i membri dell'Unione e la esercita sia con visite alle Sedi, sia con la corrispondenza.

Art. 131. - Il Presidente Generale deve visitare, sia lui stesso, sia per mezzo dei suoi Consiglieri, o di altri Catechisti Professi da dieci anni, tutte le Sedi dell'Unione, almeno una volta all'anno, seguendo, in dette visite, le prescrizioni della Regola del Governo.

Art. 132. - Quando in qualche Sede, per qualsiasi ragione, non sia possibile fare la visita nel modo prescritto dall'art. 131, il Presidente Generale prega un Fratello Consigliere residente presso la Sede stessa, di fare a nome suo la visita, con resoconto sull'osservanza di alcuni articoli del Regolamento da lui indicati, per stabilire nelle Sedi l'uniformità di vita, di pratiche, di metodo nell'insegnamento catechistico e di regolare osservanza.

Art. 133. - La Sede dove abitualmente il Presidente Generale tiene le adunanze del suo Consiglio, è alla sua dipendenza.

Nella Sede stessa, elegge, d'accordo col Consiglio, un Presidente il quale avrà autorità sui Catechisti componenti la Sede, eccettuati i membri del Consiglio Generalizio, il Segretario Generale e l'Economo Generale.

Art. 134. - Il Presidente Generale, col Consiglio, accetta le Sedi e le Opere che gli sono proposte, quando lo giudica conveniente per la gloria di Dio e per il bene dell'Unione.

Egli tratta direttamente, o per mezzo di altri, coi fondatori o proponenti e regola tutta la parte temporale di dette Sedi e Opere, con le modalità dell'apostolato catechistico.

Art. 135. - Nell'esercizio della sua autorità sulle persone, sui beni ed affari dell'Unione, il Presidente Generale può fare da sé nelle cose di minore importanza, ma in quelle più gravi deve interpellare il Consiglio e averne il voto deliberativo o consultivo, secondo le prescrizioni dei Sacri Canoni, delle Regole e Costituzioni.

Art. 136. - Il Presidente Generale deve convocare il Consiglio ogni quindici giorni e anche più sovente, qualora occorrano deliberazioni di grave importanza.

Art. 137. - È dovere di massima gravità ed essenziale per il Presidente Generale, usare della sua autorità per esigere da tutti l'osservanza delle Regole e Costituzioni e dei Regolamenti, per procurare il bene spirituale e temporale di quelli che appartengono all'Unione, e far pervenire la medesima al più alto grado di vita interiore, per la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Art. 138. - Ricordando che la "Divozione a Gesù Crocifisso" ha dato origine all'Unione e che ne è il fondamento e il mezzo indispensabile per ottenere da Dio la grazia di sussistere e di progredire, il Presidente Generale non risparmi fatiche e sacrifici, per diffonderla sempre più.

Art. 139. - Il Presidente Generale abbia cura di fare a tempo debito e con sollecitudine, le pratiche necessarie per ottenere che i Superiori dei Fratelli delle Scuole Cristiane nominino, previo accordo con lui, un Fratello Consigliere Generale dell'Unione, che faccia parte del Consiglio Generalizio, Fratelli Consiglieri per le Sedi che si trovano nelle vicinanze di una loro Casa, e Fratelli Consiglieri Provinciali, quando l'Unione sia stabilita in diverse Province con i loro Consigli analoghi a quello Generalizio.

I detti Consiglieri fanno parte dei rispettivi Consigli con diritto di voto, e procurano di far conoscere ai membri dell'Unione, la dottrina e i metodi di S. Giovanni Battista de La Salle e del suo Istituto per mantenere tra Catechisti e Fratelli, le ottime relazioni che diedero origine all'Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata.

Art. 140. - Il Presidente Generale può, in casi particolari e per qualche tempo, dispensare un Catechista o una Sede dall'osservanza di qualche articolo delle Regole e Costituzioni e concedere permessi straordinari, quando, per giusti motivi, lo giudichi conveniente; in questo egli dovrà evitare l'eccesso sia della facilità, come del rigore.

Art. 141. - Il Presidente Generale può ricevere personalmente, o per mezzo dei suoi Delegati, i doni che persone caritatevoli o i Catechisti offrono alla Congregazione e disporne secondo le intenzioni dei donatori.

Art. 142. - Nell'adempimento dei suoi doveri il Presidente Generale non si lasci mai guidare da considerazioni o da motivi umani, ma unicamente dal desiderio di piacere a Dio e di procurare il bene dei Catechisti e la salvezza delle anime.

Art. 143. - Egli ricordi sovente a se stesso e a tutti quelli che hanno qualche autorità nell'Unione, che ogni Superiore deve ritenersi come servo dei suoi inferiori, e applicarsi a osservare con la massima diligenza le Regole dei Superiori contenute nelle Costituzioni e nella Regola del Governo.

Art. 144. - Il Presidente Generale sia esatto nell'osservare e nel far osservare le Leggi Ecclesiastiche, le Costituzioni, le Regole del Governo, e i Regolamenti dell'Unione.

Art. 145. - Egli scelga il Vice Presidente Generale o uno dei Consiglieri Generali per proprio ammonitore, perché lo avverta di ciò che ha notato in lui difettoso, esclusi però gli atti del governo e dell'amministrazione.

Art. 146. - Se il Presidente Generale sente di doversi dimettere, o al Consiglio Generalizio sembra necessario che debba essere dimesso, si deferisca il tutto, secondo il caso, da lui o dal Consiglio, all'Ordinario e stia alla sua decisione.

Art. 147. - In caso di morte del Presidente Generale, il Vice Presidente Generale ne dà subito avviso all'Ordinario e a tutte le Sedi dell'Unione, annunziando pure di assumere la reggenza provvisoria; e frattanto, unitamente ai Consiglieri Generali e col permesso dell'Autorità Ecclesiastica, indice tosto all'adunanza Capitolare Plenaria, se il sessennio è terminato, ovvero Parziale se il sessennio è in corso ( Art. 79 ovv. art. 124 ).

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