Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 171. - I beni mobili e immobili, che l'Unione possiede, costituiscono un patrimonio religioso che le appartiene in modo collettivo; quindi all'Unione, rappresentata dal Presidente Generale col Consiglio, appartiene il diritto di regolare e controllare l'uso di detto patrimonio.
Art. 172. - Gli acquisti d'immobili sono sempre fatti per conto dell'Unione, la quale, sebbene possa avere la proprietà degli stabili necessari al suo sviluppo e all'esercizio delle opere di apostolato, non deve capitalizzare, e, regolando le sue riserve in modo che non superino l'importo normale delle spese di un anno, distribuisce il sovrappiù in opere di carità.
Art. 173. - L'Economo Generale è incaricato, sotto la direzione del Presidente Generale e la vigilanza del Consiglio Generalizio, dell'amministrazione dei beni mobili e immobili e di tutta la parte materiale dell'Unione, come tale, nonché delle relazioni esterne che ne conseguono, sia col foro civile o contenzioso, sia con i particolari; come pure della contabilità generale, dei fondi e in particolare della gestione della Cassa generale.
Art. 174. - L'Economo Generale è nominato per sei anni e può sempre essere riconfermato; deve avere almeno trentadue anni di età, di cui dieci di Professione.
Art. 175. - L'Economo Generale deve possedere la capacità e l'esperienza richiesto dal suo ufficio.
Art. 176. - Non si può essere contemporaneamente Consigliere ed Economo Generale.
Art. 177. - L'Economo Generale non intraprenda nessun affare di qualche importanza, prima di aver conferito col Presidente Generale e averne ottenuto il suo consenso; terminato l'affare, gli deve render conto del risultato ottenuto.
Art. 178. - L'Economo non tenga in cassa somme rilevanti, titoli o valori d'importanza, ma provveda al deposito presso qualche Istituto di Credito con la firma abbinata tra il Presidente, Vice Presidente e propria.
Art. 179. - Al termine d'ogni semestre, l'Economo Generale presenti al Presidente Generale e al suo Consiglio il resoconto dell'amministrazione, per essere esaminato e confrontato con lo stato di Cassa.
Art. 180. - Se il resoconto presentato dall'Economo Generale è trovato esatto, il Presidente Generale e i membri del Consiglio Generalizio lo approvano e lo firmano.
Art. 181. - L'Economo Generale conserva il segreto sullo stato dell'amministrazione, secondo che è giudicato prudente dal Presidente Generale.
Art. 182. - I Presidenti locali col loro Consiglio e la collaborazione dell'Economo locale, conservano e amministrano i beni della Sede nel modo indicato sopra, per il Consiglio Generalizio, sempre però con le debite autorizzazioni.
Art. 183. - L'Economo locale rende conto dell'amministrazione ogni mese al Presidente della Sede e al suo Consiglio; ogni semestre, al Consiglio Generalizio, al quale spedisce i conti debitamente approvati e firmati dal Presidente e dai componenti il Consiglio locale.
Art. 184. - L'amministrazione finanziaria di ogni Sede è autonoma, salvo il controllo delle Regole e Costituzioni.
Art. 185. - Ogni Sede dovrà contribuire, secondo la misura fissata dal Presidente Generale, alle spese che la Sede Principale deve fare per il bene dell'Unione.
Art. 186. - Le somme versate alla Cassa generale dell'Unione servono per la diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso", per la stampa e la spedizione del Bollettino "L'amore a Gesù Crocifisso", per le spese di amministrazione e per aiutare, quando sia possibile e opportuno, i Catechisti, le Sedi e le Opere che si trovano in necessità.
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