Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 187. - Le Sedi dell'Unione sono le residenze delle Sezioni e la Casa di Carità dei Catechisti.
Art. 188. - Le Sedi sono rette da un Catechista Presidente e sottoposte a un Regolamento particolareggiato.
Art. 189. - Il Consiglio Generalizio nomina i Presidenti delle Sedi per un triennio; e, per gravi ragioni, può rieleggerli nella medesima Sede.
Art. 190. - In tutte le Sedi il Presidente abbia almeno due Consiglieri, dei quali uno può avere anche l'ufficio di Economo.
Art. 191. - Il Presidente col suo Consiglio assegna, nella Sede, gli uffici in conformità alle attitudini d'ogni Catechista, e tratta in detto Consiglio, gli affari più importanti che riguardano il bene generale della Sede stessa.
Art. 192. - Il Primo dei Consiglieri locali, è il Vice Presidente della Sede, e deve aiutare il Presidente secondo le necessità, e sostituirlo quando, per qualsiasi motivo, non può compiere il proprio ufficio.
Art. 193. - I Presidenti devono sforzarsi di conservare e accrescere nella loro Sede lo spirito dell'Unione e la disciplina religiosa, e perciò ogni settimana ricevono i loro dipendenti a colloquio privato, e ogni 15 giorni riuniscono il Consiglio per stabilire le direttive e i mezzi più adatti alla formazione e santificazione dei Catechisti.
Art. 194. - Le Opere di apostolato siano oggetto di cure diligentissime per i Presidenti, i quali non devono risparmiare sacrifici per ottenere che in esse si procuri realmente la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Art. 195. - La diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso" deve trovare nei Presidenti dei veri apostoli, capaci di ravvivare, con l'esempio e con le parole, lo zelo di tutti i Catechisti.
Art. 196. - È preciso dovere dei Presidenti d'informare assiduamente il Presidente Generale di tutto l'andamento della Sede e dei soggetti, tanto in bene quanto in male, e non in modo puramente generale, ma particolareggiato e coscienzioso, così che il Presidente Generale conosca pienamente lo stato della Sede e dei singoli Catechisti.
Art. 197. - I Presidenti non possono introdurre novità né fare cambiamenti nei Regolamenti, negli orari e nelle pratiche in uso presso le Sedi, senza il consenso del Presidente Generale.
Art. 198. - I Presidenti possono dispensare i loro sudditi - in singoli casi, per breve tempo e per giuste ragioni - da qualche punto delle Regole e Costituzioni, o dei Regolamenti; non siano però facili a concedere tali dispense, né a introdurre novità nella vita delle Sedi.
Indice |